• 18/04/2024 18:46

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre 2021, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 dicembre 2021, recante: «Proroga delle percentuali di compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili al legno e alla legna da ardere».

Il decreto, conferma per il 2021 l’incremento di talune percentuali di compensazione per la detrazione forfetizzata. In particolare, conferma le percentuali di compensazione di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, e successive modificazioni, già stabilite con il decreto Mef emanato di concerto con il MiPAAF, il 5 febbraio 2021, per l’anno 2020, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle seguenti misure:

  • prodotti di cui al numero 43) «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura» (v.d. 44.01):..6,4 per cento;
  • prodotti di cui al numero 45) «legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale» (v.d. 44.04):..6,4 per cento.

Le disposizioni del decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2021

Link al testo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 dicembre 2021, recante: «Proroga delle percentuali di compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili al legno e alla legna da ardere», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre 2021