• 18/04/2024 19:51

 

Nuovo aggiornamento per il software CIM17

Rilasciata una nuova versione del software software CIM17 (la 2.0.4 del 09.03.2020) al fine di prevede:

  • Possibilità di indicare quale data fine investimento (colonna 7 del rigo A2 del quadro A) una data non superiore al 31/12/2020 per il credito d’imposta Mezzogiorno
  • Possibilità di compilare la sezione dedicata al 2020 del quadro B (righi da B19A a B22A) anche per il credito d’imposta Mezzogiorno.

Modello e istruzioni

Le istruzioni sono state modificate a seguito della legge di bilancio 2020 e sono state aggiornate il 9 marzo 2020

Modello di comunicazione – Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle Zone Economiche Speciali (ZES)

Istruzioni per la compilazione

Si ricorda che la comunicazione è necessaria per la fruizione dei seguenti crediti d’imposta:

  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
  • credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017);
  • credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).  

Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 218, 316 e 319, della legge n. 160 del 2019) ha disposto le seguenti proroghe:

  • dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;
  • dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 per il credito d’imposta investimenti nelle zone economiche speciali (ZES);
  • dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno.

Con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, a seguito dell’avvenuto assolvimento degli obblighi europei in materia di aiuti di Stato, è disponibile la versione aggiornata del software CIM17, per consentire ai destinatari della misura di indicare nella comunicazione anche gli investimenti da realizzarsi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Per i crediti d’imposta sisma e ZES, la procedura sarà aggiornata non appena l’Agenzia delle Entrate riceverà notizie dell’avvenuto adempimento degli obblighi europei da parte delle amministrazioni competenti. Per queste due misure agevolative, comunque, è sempre consentita la presentazione della comunicazione: per credito sisma si possono comunicare gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2019; per il credito ZES si possono comunicare gli investimenti da realizzarsi entro il 31 dicembre 2020.

Normativa e prassi 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017»pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»