L’articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) modifica l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti, inserendo tre nuovi commi (2-quater, 2-quinquies e 2-sexies) per inibire della facoltà di compensazione dei crediti di cui appaiono formalmente titolari i destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. La disposizione, “intende contrastare l’abuso del meccanismo degli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA, subordinando a specifiche verifiche l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta” (Così, sintesi delle misure di contrasto all’evasione e alle frodi a cura del Mef).
In particolare, l’articolo in esame dispone che, in deroga alla generale previsione ex articolo 8 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del citato provvedimento, della compensazione dei crediti (comma 2-quater dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2017, pag. 946) ha dettato le regole per la chiusura delle partite IVA e per l’esclusione dalla banca dati VIES in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento stabilisce le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall’Agenzia per verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini IVA e per individuare le eventuali frodi. Nel dettaglio, previsto che entro sei mesi dall’attribuzione della partita IVA o dall’iscrizione al VIES (la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie) l’Agenzia delle Entrate valuta l’eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni. Per gli operatori individuati sulla base dell’analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell’attribuzione della partita IVA o dell’iscrizione al VIES. Se a seguito dei controlli un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l’Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita IVA sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA scatta il provvedimento di esclusione dal VIES. L’esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l’operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. In ogni caso, il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel VIES.
A tali contribuenti, come anticipato, è inibita la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 a prescindere dalla loro tipologia e dall’importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento. Il comma prosegue stabilendo inoltre che tale esclusione rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. A questo proposito, nella relazione illustrativa ha evidenziato che “i predetti crediti possono pertanto essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, quali l’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva, con ciò consentendo un più efficace presidio da parte dell’Amministrazione finanziaria, motivato in ragione dei rilevanti profili di frode che hanno determinato l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.
Il nuovo comma 2-quinquies dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 prevede che anche i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (cancellazione dal Vies) non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti IVA. Detta inibizione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
Si ricorda che in base al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2017, pag. 946) che fissa i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, nel caso in cui, dai controlli venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA, l’ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, rendendo invalida la partita IVA nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.
Il comma 2-sexies dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dispone che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.
Il testo dell’articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»
Art. 2
Cessazione partita IVA e inibizione compensazione
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.».
Nota (1)
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
Art. 35, comma 15-bis
Disposizione regolamentare concernente
le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività
15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima. (I periodi da «Gli Uffici, avvalendosi» fino a «dalla banca dati medesima.» sono stati aggiunti dall’art. 22, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175. Comma aggiunto dall’art. 37, comma 18, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248. Tale disposizioni si applica alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 01.11.2006)