• 18/04/2024 4:04

Al via analisi di rischio e controlli per individuare le frodi IVA

L’Agenzia delle Entrate detta le regole per la chiusura delle partite IVA e per l’esclusione dalla banca dati Vies in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento di oggi (provv. dell’Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2017, prot. 110418) illustra nel dettaglio le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall’Agenzia per verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini Iva e per individuare le eventuali frodi.

L’analisi del rischio apre le porte ai controlli

Entro sei mesi dall’attribuzione della partita IVA o dall’iscrizione al Vies – la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie – l’Agenzia delle Entrate valuta l’eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni. Per gli operatori individuati sulla base dell’analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell’attribuzione della partita Iva o dell’iscrizione al Vies.

Quando scatta la chiusura della partita Iva e l’esclusione dal Vies

Se a seguito dei controlli un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l’Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita IVA sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies).

In caso di frode stop alle operazioni intracomunitarie

Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA scatta il provvedimento di esclusione dal Vies. L’esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l’operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. In ogni caso, il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel Vies. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017)

Per saperne di più:

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017, recante: «Criteri e modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

Le misure dell’Unione per la lotta contro le frodi IVA

Link al testo del regolamento (Ue) n. 904/2010 del consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto