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Modelli 730: per Caf e professionisti abilitati prorogati al 22 luglio 2016 i termini per le comunicazioni e per la trasmissione. La proroga vale anche per i contribuenti che presentano il 730 da soli

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2016 all’atteso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2016, recante: «Ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per l’anno 2016». Con il decreto, in relazione all’attività di assistenza fiscale per l’anno in corso, è stato prorogato dal 7 luglio al 22 luglio 2016 il termine per la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione nonché per la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei modelli 730. La disposizione si applica a condizione che entro il 7 luglio 2016 i Caf e i professionisti abilitati abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni.

La proroga vale anche per i contribuenti che trasmettono direttamente il modello 730

Inoltre, lo stesso decreto al comma 2 dell’articolo unico, tenuto conto che l’invio della dichiarazione 730 può essere effettuata direttamente tramite le applicazioni web disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, chiarisce che «I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la trasmissione diretta in via telematica all’Agenzia delle entrate della dichiarazione …». In pratica nello stesso termine previsto per la trasmissione da parte dei Caf e dei professionisti, i contribuenti che trasmettono direttamente il modello 730/2016 possono avvalersi della proroga.

Sulla tardività vale la proroga

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 34 E del 22 ottobre 2015 (§ 3 – in “Finanza & Fisco” n. 22/2015, pag. 1670) – in relazione al termine prorogato dal D.P.C.M. del 26 giugno 2015 per la presentazione del 730 dello scorso anno – al fine di individuare il dies a quo per la regolarizzazione della violazione di tardiva presentazione del modello 730 occorre, preliminarmente, individuare il momento in cui la violazione può dirsi commessa, anche alla luce della proroga disposta con il D.P.C.M. in esame. Pertanto è il 22 luglio 2016 il termine superato il quale la presentazione del modello 730 s’intende effettuata tardivamente. È sempre da questa data quindi che decorre il termine per regolarizzare la violazione della tardività.

Di seguito si riporta il testo del D.P.C.M. del 24 maggio 2016

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2016, recante: Ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per l’anno 2016.

Pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13/06/2016

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nocche di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l’assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti, rispettivamente, «Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi» e «Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti», come modificati dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernenti l’attività di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2016, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730/2016 con le relative istruzioni, che deve essere presentato nell’anno 2016, per i redditi riguardanti il periodo d’imposta 2015;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2016 concernente modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2016, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2016;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 11 aprile 2016, concernente l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati;

Considerata l’opportunità di prevedere un maggior termine per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Attività di assistenza fiscale per l’anno 2016

1. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all’art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2016 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’ottanta per cento delle medesime dichiarazioni.

2. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la trasmissione diretta in via telematica all’Agenzia delle entrate della dichiarazione indicata nell’art. 13, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.