• 18/04/2024 22:05

Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, va imputato al socio (come proprio di questo) ai fini dell’IRPEF, in proporzione della relativa quota di partecipazione. Ciò comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione. Questo vale anche per il socio accomandante di una S.a.s, essendo irrilevante l’estraneità di tali soci all’amministrazione della società, in quanto ad essi è sempre consentito di verificare l’effettivo ammontare degli utili conseguiti: la sanzione, quindi, non viene irrogata all’accomandante sulla base della mera volontarietà, in contrasto con l’elemento della colpevolezza introdotto dall’ art. 5 del D.Lgs. 472/1997, in quanto, nel suo caso, la colpa consiste nell’omesso od insufficiente esercizio del potere di controllo sull’esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell’art. 2320 cod. civ., III comma. In altre parole, la qualità di socio accomandante non ha fatto venir meno l’imputabilità allo stesso, quantomeno per colpa, del maggior reddito accertato, di cui ha beneficiato per l’incremento di ricchezza della società. Il fatto, nella specie, che il contribuente avesse una formazione professionale estranea alla materia societaria non rileva, in quanto avrebbe potuto esercitare i suoi diritti amministrativi con l’ausilio di soggetti reputati competenti ed accettando la veste giuridica di socia accomandante, ne ha inevitabilmente assunto i diritti gli obblighi e le responsabilità connesse alla posizione societaria ricoperta. Questa è la massima espressa dai giudici della Suprema di Cassazione, Sez. VI Civile – T – Ord. n. 22011 del 21 settembre 2017 in un caso riguardante sanzioni irrogare per l’infedele dichiarazione del socio accomandante in relazione al reddito risultante dalla rettifica “definiva” a carico della Sas.

 

Link all’ordinanza n. 22011 del 21 settembre 2017 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – – Presidente: Cirillo Ettore, Relatore: Solaini Luca – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – SANZIONI TRIBUTARIE – Redditi prodotti in forma associata – Accertamento definitivo nei confronti di società in accomandita semplice per omessa impugnazione – Socio accomandante – Imputazione “per trasparenza”, ex art. 5 TUIR, nei confronti del socio in proporzione alla quota societaria dallo stesso detenuta – Irrogazione delle sanzioni – Richiesta di disapplicazione per mancanza di dolo o colpa per il maggior reddito accertato in capo alla società per estraneità dal potere gestionale – Rigetto – Ragioni – Omesso controllo sull’esattezza dei bilanci – Art. 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 2320 c.c.