Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Inps chiarisce l’applicazione della ricongiunzione tra la Gestione Separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) e le Casse professionali private (D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996), recependo l’orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.
Il quadro giurisprudenziale recepito
La circolare si colloca nel solco della Cassazione, Sez. lavoro, sent. n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto del libero professionista iscritto a Cassa (nel caso deciso, CNPADC) a ricongiungere presso la Cassa professionale i contributi versati nella Gestione Separata INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 45/1990 (ricongiunzione “in uscita” dalla Gestione Separata verso la Cassa).
Si ricorda che la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza del 15/10/2019, n. 26039, ha riconosciuto il diritto di un libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la Cassa professionale dei contributi versati alla Gestione separata dell’lnps.
La questione controversa riguardava all’esistenza del diritto, in capo al libero professionista, alla ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione Separata alla Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge n.45/1990 (quindi, ricongiunzione in uscita da Gestione Separata lnps e in entrata verso la cassa professionale).
Nella sentenza i Giudici di legittimità hanno evidenziato che il tenore letterale del secondo comma dell’art.1 della legge n.45/1990 prevede espressamente la facoltà di ricongiungere i contribuiti AGO nella gestione in cui l’interessato risulti iscritto in qualità di libero professionista, senza ulteriori limitazioni e indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate o maturate nelle rispettive gestioni.
In particolare nella citata sentenza si legge “il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto) il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l’assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell’utilizzo della contribuzione”.
Cosa dispone la circolare
Ricongiunzione in uscita da Gestione Separata verso la Cassa di iscrizione: l’Inps riconduce l’operazione nell’alveo della L. 45/1990, adeguandosi all’indirizzo dei Giudici di legittimità
Ricongiunzione in entrata verso Gestione Separata: la circolare ribadisce che la Gestione Separata è integralmente contributiva e che i periodi trasferiti sono valutati con sistema contributivo.
Onere di ricongiunzione: viene richiamato il criterio del calcolo a percentuale (non la riserva matematica), con base di riferimento collegata ai redditi degli ultimi 12 mesi e con applicazione dei limiti di minimale/massimale dell’anno della domanda.
Domande e ricorsi pendenti
Le disposizioni fornite dalla circolare si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data (9 febbraio 2026) di pubblicazione della medesima e anche a tutte le domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti.
Aggiornamenti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota pubblicata il 9 febbraio 2026 nel portale www.lavoro.gov.it
Ricongiungimenti dei contributi, firmata la circolare INPS
Per i professionisti è ora possibile ricongiungere i contributi versati alla gestione separata Inps e le casse professionali. Chi presenterà domanda di ricongiunzione a partire dal 9 febbraio 2026, data di pubblicazione della circolare Inps n. 15/2026 potrà costruire la propria pensione utilizzando la ricongiunzione in entrata verso la gestione separata dell’Inps o in uscita, trasferendo i contributi versati in Inps verso la propria cassa professionale di iscrizione.
“Lo Stato accompagna i professionisti, soprattutto i più giovani, nella costruzione di una pensione coerente con la loro storia lavorativa, senza penalizzazioni dovute alla frammentazione dei percorsi – afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone -: la ricongiunzione consente di valorizzare ogni esperienza contributiva e di trasformarla in un diritto previdenziale pieno. Continuiamo a lavorare per un sistema previdenziale più moderno, più equo e capace di riconoscere la ricchezza e la complessità del lavoro contemporaneo”.
Dovrà essere rispettato il principio della natura contributiva della gestione separata e quindi non saranno ammesse le domande per una ricongiunzione “in entrata” verso la gestione separata di Inps di chi possiede periodi contributivi precedenti al primo aprile 1996 (data di istituzione dell’obbligo contributivo per tale gestione).
In più non sono ammesse ricongiunzioni parziali e la domanda dovrà riguardare tutti i contributi maturati presso le altre casse previdenziali.
La ricongiunzione, come chiarisce la circolare Inps è onerosa e ha efficacia retroattiva. Sarà l’interessato alla ricongiunzione a corrispondere l’onere, calcolato applicando l’aliquota IVS vigente (fissata al 33% per il 2025 per i collaboratori esclusivi) sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. Le nuove disposizioni sono immediatamente operative e si applicano alle nuove domande presentate dalla data di pubblicazione della circolare e ai ricorsi e alle domande pendenti non ancora definiti alla medesima data.
Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – Direzione Centrale Entrate – n. 15 del 9 febbraio 2026, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ricongiunzione – Ricostituzione e riscatto di posizioni assicurative – Riconoscimento del diritto – Ricongiunzione in uscita dalla Gestione Separata verso la Cassa professionale – Ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata da una Cassa professionale (o altra gestione) – Ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 – Artt. 1 e 2 della L. 5/03/1990, n. 45



