• 07/03/2026 18:46
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Con la Risposta ad interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, l’Agenzia delle entrate è tornata a pronunciarsi sull’ambito applicativo del regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), fornendo un importante chiarimento in merito alla partecipazione di un professionista forfetario a un contratto di rete di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 81/2017.

Il quesito assume rilievo pratico perché affronta una delle principali cause ostative al regime agevolato, vale a dire quella prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014, che preclude l’accesso (o la permanenza) nel forfetario ai soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari, ovvero controllano S.r.l. o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella esercitata dal contribuente.

 

Il caso esaminato

 

L’istanza riguarda una professionista in regime forfetario che intende aderire, a una “rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete contratto”, con dei colleghi.

Tale rete è finalizzata alla realizzazione di un programma comune, con possibilità di ricorrere alla codatorialità di personale dipendente, i cui costi sarebbero ripartiti pro-quota tra i professionisti, senza alcuna remunerazione aggiuntiva per il soggetto incaricato degli adempimenti amministrativi.

L’istante chiede se tale partecipazione possa integrare la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57.

 

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

 

Nel parere, l’Agenzia richiama anzitutto la ratio della causa ostativa, chiarita dalla circolare n. 9/E del 2019: evitare l‘assoggettamento a diversi regimi di tassazione dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo conseguiti; tuttavia, l’effetto segregativo è ora più accentuato, al fine di evitare il frazionamento delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte.

Successivamente, l’Amministrazione analizza la natura giuridica e fiscale del contratto di rete, richiamando i propri precedenti di prassi (circolari n. 4/E del 2011 e n. 20/E del 2013), secondo cui:

  • la rete-contratto non è un soggetto autonomo ai fini tributari;
  • non determina l’estinzione né la modifica della soggettività dei partecipanti;
  • costi e ricavi derivanti dall’attuazione del programma di rete restano imputati direttamente ai singoli aderenti, ciascuno secondo le regole fiscali proprie.

Tali principi, osserva l’Agenzia delle entrate, sono applicabili mutatis mutandis anche alle reti­contratto costituite tra esercenti arti e professioni.

 

L’esclusione della causa ostativa

 

Sulla base di tali premesse, l’Agenzia conclude che la partecipazione a una rete-contratto tra professionisti non integra, di per sé, la causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014.

La rete, infatti:

  • non ”esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”;
  • non realizza un effetto di frazionamento dell’attività professionale;
  • non determina la produzione di redditi imputabili a un soggetto diverso dal professionista.

Ne consegue che il professionista può aderire alla rete e permanere nel regime forfetario, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla legge e che non ricorrano ulteriori cause ostative.

 

Il limite: il rischio di una società di fatto

 

L’Agenzia, tuttavia, puntualizza che qualora l’attività svolta tramite la rete­contratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto (che svolge un’attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’esercente attività d’impresa, arte o professione) si integrerebbe la causa ostativa in commento, poiché tale tipologia di società è equiparata alle società in nome collettivo [cfr. citata lettera b)].

 

Considerazioni conclusive

 

La Risposta n. 24/2026 rappresenta un chiarimento favorevole per i professionisti in regime forfetario che intendono collaborare in forma strutturata, confermando che:

  • la rete-contratto è compatibile con il regime forfetario;
  • la verifica va condotta sul piano sostanziale, evitando che la rete si trasformi in un centro autonomo di imputazione dell’attività economica.

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 24 del 9 febbraio 2026, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Causa ostativa ex art. 1, comma 57, lett. b), della L. n. 190 del 2014 – Contratto di rete – Reti­contratto costituite tra esercenti arti e professioni (nella specie medici) – Art. 12, comma 3, della L. 22/05/2017, n. 81 – Non applicabilità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190

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