• 07/03/2026 18:28
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Le risposte ad interpello pubblicate il 10 febbraio 2026 affrontano cinque temi di forte impatto operativo, tra regimi agevolati, affrancamenti e bonus edilizi.

 

Risposta n. 26 del 10/02/2026

Regime forfetario: i compensi “non spettanti” incassati nel 2024 rilevano per soglia e imponibile; rimborso dell’imposta sostitutiva solo via istanza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 26 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: Regime forfetario – art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190 del 2014 – compensi erroneamente percepiti – determinazione del reddito imponibile – rilevanza – fuoriuscita dal regime forfetario – restituzione dei compensi – imposta sostitutiva versata – rimborso.

Nel forfetario, ai fini del limite di 85.000 euro e della base imponibile, rilevano i compensi percepiti nel periodo d’imposta, anche se successivamente restituiti perché non spettanti. Il superamento della soglia nel 2024 determina l’uscita dal regime dal 2025 (art. 1, comma 71, L. n. 190/2014).  Il recupero dell’imposta sostitutiva versata sulle somme poi restituite passa tramite istanza di rimborso.

 

Risposta n. 27 del 10/02/2026

Affrancamento riserve in sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 192/2024: effetti dal periodo 2024; versamento integrabile e ravvedibile; antiabuso assorbito

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 27 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: Riserve in sospensione d’imposta – affrancamento straordinario ex art. 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024 – effetti – decorrenza – opzione per la trasparenza fiscale ex art. 116 del Tuir.

L’affrancamento, se correttamente esercitato, esplica effetti con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (quindi “a fine 2024”).  L’eventuale omesso/insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva non impedisce il perfezionamento dell’opzione: è possibile integrare e ricorrere al ravvedimento se applicabile.  La richiesta di interpello antiabuso è ritenuta assorbita in ragione della decorrenza della trasparenza ex art. 116 TUIR dal 1° gennaio 2025.

 

Risposta n. 28 del 10/02/2026

Oro da investimento e intermediari: obbligo di comunicazioni all’Anagrafe rapporti ex art. 7 DPR 605/1973; adempimenti UIF non sostitutivi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 28 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: Adempimenti intermediari finanziari – articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 – operazioni finanziarie su oro come disciplinate dalle legge n. 7 del 2000.

L’Agenzia conclude per la sussistenza degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria (rapporti/operazioni finanziarie) in capo all’operatore che effettua vendite di oro da investimento in via professionale.  Le comunicazioni periodiche all’UIF previste dalla L. n. 7/2000 sono adempimenti distinti e non sostitutivi di quelli ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/1973.

 

Risposta n. 29 del 10/02/2026

Investimenti in start-up/PMI innovative: credito d’imposta da incapienza (l. 162/2024) applicabile anche ai forfetari e utilizzabile in compensazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 29 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: Investimenti in start-up e PMI innovative – detrazione – incapienza – credito d’imposta – articolo 2 della legge n. 162 del 2024 – soggetto in regime forfetario – articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 – applicabilità.

 

La disciplina introdotta dall’art. 2 L. n. 162/2024 consente di trasformare la detrazione “non fruita” per incapienza IRPEF in credito d’imposta.  In assenza di limitazioni soggettive, la soluzione è ritenuta applicabile anche al contribuente in regime forfetario.  Il credito è utilizzabile anche tramite compensazione (richiamo alla disciplina generale della compensazione).

 

Risposta n. 30 del 10/02/2026

Sismabonus acquisti 2025: niente sconto/cessione; aliquota 50% subordinata a effettiva destinazione ad abitazione principale; no duplicazioni per unitarietà dell’intervento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 30 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compravendita nel 2025 – fruizione in misura maggiorata del 50% – condizioni – articolo 16, comma 1-septies.1, del decreto-legge n. 63 del 2013 – preclusione per lo sconto in fattura e la cessione del credito – articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020 – unitarietà dell’intervento di riduzione del rischio sismico.

Per i rogiti nel 2025 è preclusa l’opzione per sconto in fattura/cessione del credito (art. 121, D.L. n. 34/2020) in quanto riferibile alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 per i bonus diversi dal Superbonus.

La fruizione dell’aliquota 50% (art. 16, comma 1-septies.1, D.L. n. 63/2013) è subordinata alle condizioni richieste, inclusa l’effettiva destinazione ad abitazione principale entro i termini indicati dalla prassi/risposta (non basta la sola dichiarazione resa in atto). Esclusa anche la possibilità di “spostare” il beneficio sull’impresa per le unità invendute tramite sismabonus ordinario, valorizzando l’unitarietà dell’intervento e l’esigenza di evitare duplicazioni.

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