Con il provvedimento dell’8 giugno 2026, prot. n. 171016/2026, l’Agenzia delle entrate definisce le regole procedurali per la presentazione e la gestione delle istanze di consulenza giuridica relative ai tributi di propria competenza.
Il provvedimento si inserisce nel percorso normativo avviato dal decreto legislativo n. 219/2023, che ha introdotto nello Statuto dei diritti del contribuente l’articolo 10-octies, dedicato alla consulenza giuridica, e proseguito con il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2025, che ne ha disciplinato presupposti, contenuto delle istanze, istruttoria, inammissibilità ed effetti.
Su questo impianto interviene ora il provvedimento dell’Agenzia, che individua gli uffici competenti, stabilisce le modalità di presentazione delle domande e regola i profili operativi della procedura. Le istanze devono essere trasmesse, in via ordinaria, alle Direzioni regionali competenti in base al domicilio fiscale dell’istante; per i soggetti non residenti, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di rilevanza nazionale e le rappresentanze nazionali degli organismi legittimati, la competenza è invece attribuita alla Divisione Contribuenti.
Le richieste possono essere presentate via PEC oppure, quando sarà attivato, tramite l’apposito servizio telematico dell’Agenzia. Il provvedimento disciplina anche la fase istruttoria, con termini per la regolarizzazione e per l’eventuale integrazione documentale, e conferma che la risposta deve essere resa in forma scritta e motivata entro centoventi giorni.
Il quadro è stato inoltre precisato dal decreto legislativo n. 192/2025, che ha eliminato il generico riferimento agli enti privati e ha chiarito che la consulenza giuridica può essere richiesta solo dai soggetti espressamente individuati dall’articolo 10-octies dello Statuto.
Con questo intervento l’Agenzia delle entrate completa dunque il passaggio attuativo dell’istituto, rendendo concretamente fruibile il servizio di consulenza giuridica per i soggetti collettivi legittimati a richiedere chiarimenti interpretativi su questioni fiscali di carattere generale.



