• 23/04/2024 8:30

“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”
RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI
– Seconda parte – Marzo 2017

Quesito n. 1 (Cartelle rateizzate)

Salve, ho delle cartelle rateizzate, ma ad oggi, alcune rate non sono state pagate. I mancati pagamenti non comportano la decadenza dal beneficio. Volevo presentare richiesta di rottamazione su quelle cartelle, pagando le rate in scadenza da ottobre a dicembre. Mi chiedo, dato che la legge sulla rateazione dice che i pagamenti effettuati vengono imputati alla rate più vecchie, io sono costretta a saldare tutte le rate non pagate al 31.12.2016 per accedere alla rottamazione?

Risposta

Sì. In base alla formulazione del comma 8 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964), la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall’AdR e a condizione che, rispetto ai soli piani rateali già in essere al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza tra ottobre e dicembre 2016 e il debitore sia, quindi, in regola con i pagamenti a tutto il 31/12/2016.

Quesito n. 2 (Simulazione rottamazione ruoli)

Salve, avrei bisogno di sapere se si può fare una simulazione dell’adesione alla rottamazione. Solo perchè una volta richiesta non si può rinunciare senza perdere il diritto ad una rateazione successiva. Grazie mille Francesco 339—

Risposta

No. Alla data attuale non possiamo simulare il pagamento.

Quesito n. 3 (Contributi importi aggiuntivi)

Nel caso di contributi ENPALS (ma vale anche per altri contributi), gli importi aggiuntivi al debito contributivo originale dovrebbero essere soggetti a rottamazione risultando dovuti solo i contributi originariamente dovuti, gli interessi e l’aggio. In realtà chiedendo l’estratto dei ruoli tale voce 1A54 risulta nella leggenda riepilogativa di un agenzia come “I”, quindi come imposta dovuta.

Risposta

Alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS, nel caso di definizione agevolata di carichi di natura contributivi, per effetto della definizione stessa, non sono dovute le c.d. sanzioni civili ivi comprese quelle di cui al codice 1A54.

Quesito n. 4 (Rottamazione con ppt)

C’è necessità di disposizioni di Equitalia su comunicazione della stessa al terzo pignorato, in presenza di rottamazione. In assenza, il terzo potrebbe pagare ugualmente, con grave danno

Risposta

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale. Relativamente alle azioni esecutive che non siano in fase avanzata, l’agente della riscossione comunica al terzo la “non prosecuzione” delle azioni esecutive già avviate, a fronte dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Quesito n. 5 (Interessi di dilazione e pagamento contributi)

Per tutte le rateizzazione in corso, esistono interessi di dilazione che chiaramente vanno sospesi e quelli successivi al 2017 vanno rottamati. Negli estratti di ruolo sono indicati come “interessi di dilazione”. La prima domanda è: è giusto non considerare nei versamenti da fare tutti gli interessi futuri? (Presuppongo di sì). E per quelli precedenti al 31/12/2016, sono tutti da considerare persi e definitivamente acquisiti da Equitalia o è possibile ipotizzare un ricalcolo. La seconda domanda: per gli interessi sulle rate della rottamazione, è giusto che il 4,5% annuo sia calcolato a partire dal 31/7/2017?

Risposta

Con la definizione agevolata non sono da corrispondere le somme residue dovute a titolo di interessi di rateizzazione nel caso di carichi oggetto di provvedimenti di rateizzazione. Restano definitivamente acquisite, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera b), e non sono rimborsabili le somme versate per interessi di rateazione, anche anteriormente alla definizione. Gli interessi di rateazione, in caso di definizione agevolata, non sono dovuti, se derivanti da precedenti provvedimenti di dilazione, ma non ancora versati, In caso di pagamento dilazionato delle somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall’art. 21 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 a decorrere dal 1° agosto 2017.

Quesito n. 6 (Soprattasse su contributi previdenziali)

In realtà Equitalia ha buona cognizione della parte di soprattasse da rottamare per le imposte erariali, è molto meno idee chiare e dati certi sulla parte contributi previdenziali vari (Inps e vari altri tipo Enpals, oggetto di altro specifico quesito). In realtà, sopratutto per i ruoli più datati, credo tendano a considerare “quota capitale” anche le soprattasse. In realtà mi ritrovo molte cartelle relative all’INPS con soprattasse ed oneri aggiuntivi ridotti al 2%, mentre credo siano in realtà molto più alte. È possibile avere un approfondimento e uno schema di quello che è il possibile recupero su contributi degli anni 2007 e seguenti…

Risposta

Alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS, nel caso di definizione agevolata di carichi di natura contributivi, per effetto della definizione stessa, non sono dovute le c.d. sanzioni civili.

Quesito n. 7 (Rottamazione avviso di accertamento)

Buongiorno ho la presente situazione: avviso accertamento anno 2010 presentazione ricorso e rigettato in data 22/11/2016 in Equitalia è presente 1/3 importo. Vorremmo sfruttare la rottamazione invece di ricorrere in appello. Posso rottamare l’intero accertamento? Quando notificano la rimanente parte? Se la notificano dopo il 31/03/2016? Per rottamare lo devono notificare entro il 31/12/2016?

Risposta

Sono rottamabili, esclusivamente, i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Quesito n. 8 (Accesso alla rottamazione da parte degli eredi)

In presenza di cartelle di pagamento notificate al de cuius per le quali gli eredi hanno ottenuto lo sgravio delle sanzioni perché intrasmissibili agli eredi, è possibile accedere alla definizione agevolata al fine di ottenere lo sgravio degli interessi di mora?

Risposta

Sì, gli eredi possono aderire per la definizione degli interessi di mora.

Quesito n. 9 (Adesione e contenzioso)

In caso di richiesta rottamazione cartella impugnata e rateizzata con relativa rinuncia al contenzioso, l’Ente di riscossione accetta la rottamazione con indicazione dell’importo e delle rate. L’importo richiesto non viene accettato dall’istante il quale rinuncia alla rottamazione non effettuando i relativi pagamenti.

Risposta

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata, la definizione non produce effetti e l’agente della riscossione riprende le attività volte al recupero dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico. Possono, tuttavia, essere ripresi i versamenti rateizzati relativi a provvedimenti di dilazione in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Quesito n. 10 (Rottamazione su posizioni rateizzate)

Un cliente un anno fa ha rateizzato una cartella ICI di circa 7.000,00 euro ed è in regola con i versamenti.

Risposta

Sì. In base alla formulazione del comma 8 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016, la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall’AdR e a condizione che, rispetto ai soli piani rateali già in essere al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza tra ottobre e dicembre 2016 e il debitore sia, quindi, in regola con i pagamenti a tutto il 31/12/2016.

Quesito n. 11 (Avviso di accertamento esecutivo)

Un avviso di accertamento esecutivo notificato il 28/11/2016 non sarà preso in carico fino alla scadenza di 90 giorni. Perciò alla data del 31/12/2016 non sarà identificato come ruolo iscritto, impedendo la possibilità di attivare la domanda di rottamazione.

Risposta

Sono rottamabili, esclusivamente, i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Quesito n. 12 (Adesione procedura legge 3/2012)

E’ possibile l’adesione alla rottamazione in pendenza di domanda per adesione a procedura di proposta ai creditori ai sensi della legge 3/2012?

Risposta

Sì. Sono compresi nella definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

Quesito n. 13 (Pignoramento presso terzi)

Nel caso di procedura di pignoramento presso tersi avviata nei confronti del debitore la rottamazione dei ruoli prevede letteralmente l’interruzione della stessa. Ma nel caso di un cliente Equitalia ha inviato solo una comunicazione di sospensione che a rigore prevede solo di non pagare le somme trattenute ad Equitalia ma, ribadendo gli obblighi del custode, dispone quindi di continuare a trattenere le somme dovute al debitore sino a nuova comunicazione.

Risposta

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale.
Relativamente alle azioni esecutive che non siano in fase avanzata, l’agente della riscossione comunica al terzo la “non prosecuzione” delle azioni esecutive già avviate, a fronte dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Quesito n. 14 (Estratto conto per le società)

E’ possibile ricevere per conto dei miei clienti l’e.c. delle società? Sul sito Equitalia, quando faccio una richiesta all’interno dello Sportello Telematico previsto per associazioni e ordini, la maschera è prevista per le persone fisiche (per le quali, infatti, ho ricevuto quanto richiesto) e non per le società. Ho provato a fare una richiesta superando il blocco del cognome con l’indicazione di “SRL”, ho ricevuto la mail di conferma il 22/12/16, ma poi nessun successivo invio dell’estratto, mentre per una persona fisica la richiesta del 5/12 è stata lavorata con invio dell’e.c. il 7/12.

Risposta

Deve accreditarsi nella sezione del sito Equitalia Delega un professionista. Il servizio “Delega”, presente nell’area riservata, consente di delegare uno o due intermediari fiscali, abilitati a visualizzare la situazione debitoria.

Quesito n. 15 (Pagamento rottamazione cartelle mediante compensazione)

Una società di capitali vanta un credito d’imposta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate relativo alla trasformazione delle DTA. Si chiede se questo credito può essere utilizzato in compensazione per il pagamento degli importi che risultano dalla adesione alla definizione agevolata e in caso affermativo le modalità operative in cui procedere.

Risposta

Il pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione per la definizione agevolata non può essere effettuata compensando a mezzo F24 con crediti d’imposta risultanti da dichiarazione.

Quesito n. 16 (Multe stradali)

La cartella contiene i codici tributo 5242, 5243 e 5354. Tranne il primo che è relativo alla sanzione, gli altri due sono rottamabili in quanto voci di interessi?

Risposta

Con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della strada, aderendo alla definizione agevolata non sono da corrispondere, per ciascuna partita, le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, restando, invece, integralmente dovuta la sanzione. Pertanto il codice tributo 5243 non è dovuto mentre non sono definibili i codici 5242 (relativo alla sanzione) ed il codice 5354 relativo al recupero delle spese.

Quesito n. 17 (Rottamazione ruoli altra società)

Una società vuole rottamare ruoli di altra società dalla quale, in fase acquisto immobile, si è accollata debito vs Equitalia al fine di estinguere ipoteca gravante sugli immobili stessi oggetto di compravendita A tale scopo ho inoltrato in data 16 dicembre una specifica richiesta allo sportello telematico neo istituito per avere conferma della fattibilità dell’operazione e per sapere gli estremi delle cartelle relative alle ipoteche Ad oggi non ho ancora ricevuto risposta

Risposta

L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentate/procuratore della società iscritta a ruolo. Può essere – invece – presentata da un soggetto delegato. Il pagamento può effettuarlo anche un soggetto diverso.

Quesito n. 18 (Compensazione ai sensi dell’art. 31 D.L. 78/2010)

Un contribuente con crediti erariali consistenti e debiti iscritti a ruolo sta valutando la possibilità di rottamare le proprie cartelle. È suo interesse compensare l’importo dovuto a seguito della rottamazione con il credito IRPEF. Equitalia a seguito della definizione agevolata emetterà dei bollettini MAV e non è chiaro se sarà possibile utilizzare il modello F24 accise per la compensazione.

Risposta

Il pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione per la definizione agevolata non può essere effettuata compensando a mezzo F24 con crediti d’imposta risultanti da dichiarazione.

Quesito n. 19 (Rottamazione debiti tributari do società fusa)

In data 30 dicembre 2016 una Srl è stata incorporata in altra Srl. La società incorporata aveva in essere una dilazione di pagamenti di debiti Equitalia. Con la fusione per incorporazione tutti i suoi debiti sono passati alla Soc. incorporante. Il pagamento delle rate a seguito di “rottamazione” sarà con il CF della società incorporante. C’è il rischio che si aprano contenziosi per non corrispondenza?

Risposta

L’istanza è presentata dalla società incorporante, indicando i carichi della incorporata.

Quesito n. 20 (Ruoli emessi dalla Direzione prov.le del lavoro)

Ho un ruolo emesso dalla DPL a seguito di ispezione nella quale è emerso un lavoratore non in regola con l’assunzione. A seguito di emissione della sanzione è stato emesso il ruolo. È rottamabile? Eventualmente di quanto si riduce atteso che ci sono solo sanzioni? Grazie

Risposta

Sono esclusi dall’ambito applicativo le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Quesito n. 21 (Richiesta dati ed informazioni)

Richiesta di indicazioni sia sul carico pendente sia, essendo in corso una rateizzazione di più ruoli non tutti rottamabili e ricompresi nella medesima rateizzazione (uno dei quali sgravato), sull’ammontare da continuare a pagare della rateizzazione in corso.

Risposta

Il pagamento pro quota è possibile farlo allo sportello piuttosto che collegandosi al sito di Equitalia nella sezione riguardante il pagamento on line https://www.equitaliaservizi.it/was85/Pagamenti/FormCartelleAvvisiWeb.action specificando la singola cartella e la singola rata per cui si intende pagare.
Per ottenere, invece, il ricalcolo delle rate dovute relativamente al piano di rateazione in essere, è necessario recarsi presso gli sportelli di Equitalia.

Quesito n. 22 (Rottamazione cartelle oggetto di pignoramento 48-bis)

Un’azienda ha subito un’ispezione ex art. 48-bis D.P.R. 602/73 che ha fornito esito negativo a causa della presenza di un’istanza di rateizzazione presentata ma non ancora lavorata da Equitalia. Equitalia ha successivamente dato seguito al pignoramento delle somme presso la Pubblica Amministrazione e l’azienda ha proposto ricorso contro tale atto attesa l’avvenuta presentazione della domanda di rateizzazione antecedentemente l’ispezione ex art. 48-bis. Il Tribunale ha sospeso il pignoramento in attesa dell’udienza. È possibile rottamare le cartelle oggetto di pignoramento e ricorso?

Risposta

Si, è possibile aderire alla definizione agevolata.

Quesito n. 23 (Regolarità fiscale)

Se un’azienda presenta domanda di definizione agevolata per una cartella nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quella di risposta di Equitalia l’azienda deve ritenersi avente regolarità fiscale ed immune da qualsiasi azione di recupero tipo fermo amministrativo, iscrizione ipoteca, pignoramento crediti e/o conti correnti?

Risposta

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione l’Agente della riscossione, relativamente ai soli carichi definibili, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non prosegue quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale (non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

Quesito n. 24 (Rottamazione di ruolo provvisoriamente sgravato in pendenza di contenzioso)

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2008 con ente impositore AE. Sia C.T.P. che C.T.R. si sono pronunciate per l’annullamento dell’iscrizione a ruolo relativa alla cartella, AE ha disposto lo sgravio totale del ruolo ma ha presentato ricorso per Cassazione, che ha cassato sentenza della C.T.R. con rinvio. Il contribuente attualmente potrebbe avere interesse a accedere alla definizione agevolata del ruolo in questione, perché al momento il contenzioso lo vede soccombente, sia pure in maniera non ancora definitiva. Nel caso in cui nessun nuovo ruolo venga affidato dall’ente impositore al concessionario entro il 31/12/16 per lo stesso presupposto d’imposta che ha dato origine al contenzioso, è possibile che il contribuente possa accedere alla definizione agevolata del vecchio ruolo ai sensi del D.L. 193/2016 nonostante risulti interamente sgravato? Grazie

Risposta

Il presupposto per aderire alla definizione è la presenza di carichi affidati all’Agente della riscossione e ancora esistenti come tali. Nel caso di specie, essendo il carico discaricato, il contribuente non può aderire alla definizione.