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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2023

ByRedazione fiscale

Feb 14, 2023 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

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Commenti

 

Il principio di derivazione rafforzata per le micro-imprese e la correzione degli errori contabili (dopo la Legge di bilancio 2023)
di Marco Orlandi

Liti fiscali: brevi spunti di riflessione a margine della circolare n. 2/E/2023 sulla cd. “tregua fiscale
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Regimi speciali IVA OSS E IOSS

 

Vendite a distanza verso consumatori finali nell’UE tramite un modello di business c.d. “omnichannel”. Le risposte sulla applicabilità del regime IVA speciale OSS

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 51 del 17 gennaio 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -REGIME IVA SPECIALE OSS – E-commerce transfrontaliero – Operazioni di vendita a distanza (per mezzo di modelli complessi “omnichannel”) nei confronti di consumatori finali residenti nella Ue – Semplificazione degli obblighi IVA per le imprese Ue – Risposte su alcuni casi pratici di utilizzo dello sportello unico europeo per forniture transfrontaliere di beni – Cessione dei beni, acquistati online e successivamente spediti da negozi italiani ai domicili di privati di consumatori europei (rapporto B2C) – Qualifica come vendita a distanza intracomunitaria – Adempimenti IVA – Possibilità di assolvimenti tramite OSS (One Stop Shop) – La circostanza che i beni siano spediti in un altro Stato Ue dal magazzino munito di proprio identificativo IVA tedesco qualifica parimenti l’operazione come vendita a distanza IntraUe assoggettabile al regime speciale OSS – Art. 74-sexies, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Vedi anche la risposta ad interpello n. 58 del 17 gennaio 2023, nella quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ricorrendo i requisiti per l’opzione al regime OSS, per una società non residente e senza stabile organizzazione ai fini IVA in Italia, il Paese di identificazione ai fini dell’adesione al citato regime OSS UE, ai sensi dell’articolo 74-sexies, comma 1, del decreto IVA, è quello dello Stato membro di stabilimento, a nulla rilevando la circostanza che in un diverso Stato membro è presente una logistica che eroga un servizio di “pick and pack”, appartenente a terzi, dalla quale la società spedisce i beni ai relativi acquirenti. Restano escluse dal predetto regime le vendite a distanza nazionali e, cioè, le cessioni di beni che si trovano nello stesso Stato membro dell’acquirente al quale vengono inviate, a meno che esse non risultino facilitate mediante l’utilizzo di una piattaforma elettronica ex articolo 74-sexies, comma 4, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che, una volta iscrittasi allo sportello OSS UE del Paese di stabilimento (nella specie Irlanda), la società indicherà nella relativa dichiarazione IVA solo le vendite a distanza intracomunitarie effettuate. Diversamente, le vendite in Italia dei beni ivi stoccati presso la logistica di terzi si configurano quali cessioni nazionali e dovranno essere incluse nella dichiarazione IVA italiana, previa identificazione della società istante secondo le modalità previste dagli articoli 17 e 35-ter del decreto IVA.

 

Il regime IOSS si applica alle piattaforme facilitatrici o ai fornitori che aderiscono al regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 18 gennaio 2023: «REGIME FORFETARIO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – REGIME IVA SPECIALE IOSS – Applicabilità del regime IOSS a vendite effettuate secondo il modello commerciale c.d. “dropshipping” nei confronti di consumatori residenti in Italia, nell’ipotesi in cui il cedente aderisca al regime c.d. forfetario – Affermazione – Utilizzabilità del regime IOSS anche dai soggetti in regime forfetario, al pari di quanto in precedenza chiarito per il sistema MOSS (cfr. cir. n. 22 del 26 maggio 2016) – Modalità di compilazione della dichiarazione IVA IOSS di cui all’art. 74-sexies.1, comma 10, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 168315 del 25/06/2021»

 

Il regime IOSS si applica anche alle piattaforme operanti attraverso il modello “dropshipping”. L’IVA dev’essere calcolata sul corrispettivo pagato al “dropshipper

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 77 del 18 gennaio 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – REGIME IVA SPECIALE IOSS, disciplinato dall’articolo 74-sexies.1 del D.P.R. n. 633/1972 – Commercio nel territorio UE beni importati il cui valore intrinseco non supera i 150 euro – Piattaforma intermediaria operante attraverso la schema del c.d. “dropshipping” – Concetto di valore intrinseco – Individuazione del fornitore presunto di cui all’articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE (c.d. direttiva IVA), come modificata dalla Direttiva n. 2017/2455 – Modalità di compilazione della dichiarazione IVA IOSS di cui all’art. 74-sexies.1, comma 10, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Ammortamento dei diritti di concessione – Determinazione delle quote deducibili

 

Disciplina civilistica e fiscale degli ammortamenti dei diritti di concessione. Ammessi a quote differenziate (crescenti o decrescenti)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 92 del 19 gennaio 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Regole di determinazione del reddito dei soggetti IAS adopter – Ammortamento dei diritti di concessione – Applicazione del “principio della derivazione rafforzata” – Esclusione – Determinazione delle quote deducibili – Limite temporale per la deduzione delle quote di ammortamento – Inderogabilità – Vincoli in ordine al quantum deducibile all’interno della finestra temporale di durata della concessione – Superabilità – Condizioni – Variabilità da un anno all’altro purché rispondente al principio di sistematicità – Caso di specie – Concessioni, di durata ventennale, relative alla realizzazione e alla gestione di una rete di proprietà pubblica, contabilizzate secondo l’IFRIC 12 – Artt. 83 e 103, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Determinazione del valore fiscale dei lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale

 

La valutazione fiscale delle commesse infrannuali per i soggetti OIC. L’art. 92, comma 6 del TUIR non può essere “disapplicato” per effetto del principio di derivazione rafforzata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 93 del 19 gennaio 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Regole di determinazione del reddito dei soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (ITA GAAP) – Lavori su ordinazione – Valutazione delle commesse infrannuali – Contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione con il criterio della percentuale di completamento sulla base di quanto previsto dal principio contabile OIC 23 – Disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali in caso di valutazione contabile di commesse infrannuali con il criterio della percentuale di completamento – Irrilevanza – Applicazione del “principio della derivazione rafforzata” – Esclusione – Determinazione del valore fiscale dei lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale in applicazione del criterio del costo previsto dal TUIR – Artt. 83 e 92, comma 6, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 2426, comma 1, n. 11 del c.c.»

 

Modalità di deduzione delle spese di manutenzione straordinaria, trasformazione e ammodernamento di punti vendita (negozi)

 

Migliorie su beni di terzi (negozi) condotti in locazione: trattamento civilistico e fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 105 del 19 gennaio 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Regole di determinazione del reddito dei soggetti IAS adopter – Spese relative a più esercizi contabilizzate tra le immobilizzazioni materiali – Contratti di locazione commerciale della durata di sei anni, con rinnovo tacito per ulteriori sei anni – Spese di manutenzione straordinaria, trasformazione e ammodernamento di punti vendita (negozi), sia in sede di apertura che durante il periodo di affitto – Contabilizzate in applicazione degli standard contabili internazionali IAS/IFRS in una specifica categoria tra le Immobilizzazioni Materiali, denominata “Migliorie su beni di terzi e ammortizzate a quote costanti in 5 anni” – Deducibilità nei limiti dei coefficienti tabellari di cui all’articolo 102 del TUIR in materia di ammortamento dei beni materiali – Esclusione – Sulla base della quota imputabile a ciascun esercizio ex articolo 108 del TUIR in materia di spese relative a più esercizi – Affermazione – Artt. 83, 102 e 108, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Superbonus – Onlus, Aps e Odv

 

Superbonus per Onlus, Odv e Aps. Le condizioni per l’utilizzo delle “particolari” modalità di calcolo dei massimali di spesa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E dell’8 febbraio 2023: «SUPERBONUS – Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Criteri di calcolo delle spese sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali – Edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 – Specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa – Condizioni – Esemplificazioni – Art. 119, comma 10-bis, del D.L.19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L.17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)»

 

Legislazione

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

Richiesta variabili “precalcolate ISA” – Revisione degli ISA 2023

 

Approvate le modalità di richiesta e acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022.

Individuati anche i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27650/2023: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023»

 

Dichiarazione delle operazioni IVA – Modello IVA 74-bis

 

Liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa: il nuovo modello IVA 74-bis con le relative istruzioni per la compilazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 febbraio 2023, prot. n. 36026/2023: «Approvazione del modello di dichiarazione per la liquidazione giudiziale o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74-bis, con le relative istruzioni»

Modello IVA 74-bis e Istruzioni per la compilazione della “Dichiarazione delle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa

 

 

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