• 20/04/2024 0:53

L’OIC ha approvato in via definitiva il documento Interpretativo 11Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.

ll documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 45 comma 3-octies e 3-decies del decreto-legge 73/2022 convertito, con modificazioni, dalle legge 4 agosto 2022 n. 122 (cd. Decreto-legge “Semplificazioni e proroghe”).  Il documento si applica ai soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali.

Link al documento Interpretativo 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”. (Link esterno al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità – https://www.fondazioneoic.eu/)

 

Nelle parta motiva (parte non integrante il documento) l’Organismo Italiano Contabilità ricorda che l’articolo 45 comma 3-octies del Decreto-Legge 73/2022 convertito con modificazioni con Legge 4 agosto 2022 n. 122, “prevede che le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La norma, che ha carattere transitorio, di fatto concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del codice civile e più in generale ai postulati di bilancio così come declinati nell’OIC 11 (Finalità e postulati del bilancio d’esercizio), per i titoli iscritti nell’attivo circolante”.

Il Decreto Legge, di fatto, ricalca le previsioni dell’articolo 20-quater del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136, a fronte del quale l’OIC aveva pubblicato il Documento Interpretativo 4 (Link esterno al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità – https://www.fondazioneoic.eu/) per disciplinarne gli aspetti tecnico contabili. A seguito dell’emanazione della norma del 2022, l’OIC ha predisposto il nuovo documento interpretativo tenuto conto del disposto dell’articolo 45 comma 3-novies che prevede che sia l’OIC a stabilire le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali diverse dalle assicurazioni.