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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2024

ByRedazione fiscale

Nov 8, 2024 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

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Gli approfondimenti

 

Speciale regime di ravvedimento: l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata. Per le “trasparenti”, versano società e soci  di Eugenio Grimaldi

 

Riduzione “premiale” dei termini di accertamento nelle società “trasparenti”. L’unitarietà dell’accertamento estende gli effetti anche ai soci
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Unitarietà dell’accertamento del reddito imputato “per trasparenza” ai soci

 

Applicazione dei principi di unitarietà e trasparenza nell’accertamento a società di persone e soci. I termini di accertamento si unificano e litisconsorzio necessario (salvo riunioni “sananti”)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27026 del 18 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Rettifica del reddito di una società di persone – Impugnazione – Litisconsorzio necessario tra società e soci – Configurabilità – Inosservanza – Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito – Giudizio di cassazione – Riunione “sanante” – Riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità – Possibilità – Condizioni – Fondamento – Attuazione del diritto alla ragionevole durata del processo – Necessità – Art. 40, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 101 c.p.c. – Art. 14, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 111, secondo comma, Cost. • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Processo tributario – Avviso di accertamento – Motivazione “per relationem” – Omessa allegazione degli atti richiamati – Validità dell’atto impositivo – Sussistenza – Condizioni – Esistenza della motivazione dell’atto impugnato – Indicazione ed effettiva esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria – Ragioni – Art. 7, comma 1, della L. 27/07/2000, n. 212 nel testo previgente alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 219 – Art. 42, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Obbligo di denuncia penale nei confronti di organi di una società di persone (nella specie società di persone) – Raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis – Accertamento del reddito imputato “per trasparenza” ai soci – Applicabilità – Art. 43, comma 3, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Estinzione società di capitali – Responsabilità dei soci per le sanzioni irrogate alla società cancellata

 

Le sanzioni tributarie irrogate alla società cancellata dal Registro delle imprese si trasmettono ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. In Cassazione motivi di ricorso omogenei e chiari

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23341 del 29 agosto 2024: «SOCIETÀ – Sanzioni tributarie in capo a società ed enti – Scioglimento e liquidazione delle società di capitali – Organi sociali durante la liquidazione – Liquidatori – Cancellazione della società – Estinzione società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese – Fenomeno successorio sui generis – Responsabilità dei soci per i debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione – Trasmissibilità ai soci, ai sensi dell’art. 2495 c.c. – Ammissibilità – Fondamento – Art. 7, del D.L. 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L. 24/11/2003, n. 326 – Artt. 2495 e 2740 c.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Mescolanza e sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali – Prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili – Ammissibilità – Esclusione -Fondamento – Art. 360 c.p.c.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

 

Professionisti che rilasciano il visto di conformità. Obbligo di identità soggettiva

 

Visto di conformità. Valido anche senza identità soggettiva tra chi lo rilascia e chi trasmette la dichiarazione. Disapplicato, di fatto, dal competente giudice tributario in sede di impugnazione di un avviso di recupero IVA, l’art. 23, comma 1, D.M. n. 164/1999

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte – Sezione II – Sentenza n. 185 dell’11 aprile 2024: «DICHIARAZIONE IVA – COMPENSAZIONE – VISTO DI CONFORMITÀ – Dichiarazione con visto di conformità apposto da un soggetto (abilitato) diverso dal consulente (abilitato) che aveva trasmesso la dichiarazione – Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione – Violazione dell’obbligo di identità soggettiva tra tali operatori – Conseguenze – Recupero per indebite compensazioni IVA, inerente al periodo di imposta 2018 per violazione delle disposizioni dell’art. 23, comma 1, D.M. 31/05/1999, n. 164 – Esclusione – Infondatezza dell’atto di recupero – Ragioni – Rilevanza che entrambi i consulenti siano muniti dei requisiti professionali previsti dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/98 – Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adottato con Decreto ministeriale – Autonoma impugnazione – Preclusione – Disapplicazione ad opera del giudice nell’impugnazione di specifico atto impositivo – Configurabilità – Art. 10, comma 7, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 23, del D.M. 31/05/1999, n. 164»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Regime forfettarioSuperamento dell’ammontare dei ricavi/compensi, ragguagliato ad anno per la permanenza

 

Le ripercussioni dello sforamento delle soglie massime dei forfetari e obblighi per la riduzione dei termini di accertamento da tracciabilità

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione II – Sentenza n. 2840 del 27 giugno 2024: «REGIME FORFETARIO – Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime – Superamento dell’ammontare dei ricavi/compensi, ragguagliato ad anno per la permanenza nel regime forfettario – Conseguenze – Decadenza dal regime a partire dall’anno successivo e determinazione (ricalcolo) delle imposte in modo ordinario – Art. 1, commi 54 e 71 della L. 23/12/2014, n. 190 • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Obbligo di comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi – Mancata comunicazione – Conseguenze – Inefficacia della riduzione dei termini di accertamento – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Prassi 

Agenzia delle Entrate

 

Estinzione società – Possibilità per gli ex soci di emettere note di variazione IVA

 

Società liquidata ed estinta. Dopo la cancellazione dal registro delle imprese non consentito ai soci di sostituirsi ad essa per l’emissione di una nota di variazione per recuperare l’IVA

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 19 settembre 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Liquidazione ordinaria di società ed estinzione della stessa a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese – Possibilità per gli ex soci di emettere note di variazione IVA di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 – Esclusione – Ragioni – I principi relativi alle operazioni straordinarie, in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali, con particolare riferimento ai crediti IVA, non sono applicabili in caso di liquidazione ordinaria – Una volta estinta la società, senza che sia stata ancora esercitata la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, non è consentito ai soci sostituirsi ad essa nella sua emissione per recuperare l’IVA relativa ad un credito non incassato – Artt. 19 e 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2495 c.c.»

 

Plusvalenze immobiliari da Superbonus

 

Plusvalenze da Superbonus per immobile acquisito solo in parte per successione. Rilevanza ai fini impositivi degli interventi agevolati solo sulle parti comuni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 208 del 23 ottobre 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus” – Interventi eseguiti esclusivamente sulle parti comuni ammessi alla detrazione del 110 per cento delle spese sostenute (cd. Superbonus) relativamente alla quale è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 – Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – Modalità di calcolo della plusvalenza – Per la quota di abitazione acquisita con l’acquisto, il presupposto impositivo ricorre anche nel caso in cui detrazioni d’imposta, cd. “Superbonus”, sia stata fruita solo per lavori condominiali – Affermazione – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024»

 

Riforma della fiscalità internazionale – Determinazione della residenza fiscale

 

Nuove regole di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024. I chiarimenti delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 4 novembre 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Territorialità dell’imposizione – Determinazione della residenza fiscale – Residenza delle persone fisiche – Residenza delle società e degli enti – Redditi di lavoro dipendente – Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (D.Lgs. fiscalità internazionale) – Criteri di identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un’attività lavorativa da remoto o in modalità agile – Art. 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 73, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2, del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209»

 

 

 

Legislazione

 

 

Ravvedimento “speciale” degli anni pregressi

 

Ravvedimento “speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. Modalità e termini di comunicazione dell’adesione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 novembre 2024, prot. n. 403886/2024: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale»

 

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