Con circolare n. 21 del 7 novembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotti dall’articolo 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lett. h), della legge 9 agosto 2023, n. 111, la quale ha delegato il Governo a «potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose».
Il documento di prassi fa il punto sull’evoluzione dell’istituto a seguito delle novelle introdotte dal decreto legislativo n. 219/2023, che ha:
- introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) e facoltativa (articolo 10-quinquies);
L’articolo 10-quater, rubricato «Esercizio del potere di autotutela obbligatoria», al primo comma, stabilisce che «L’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi» nelle ipotesi di «manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione» espressamente elencate dalla richiamata disposizione L’articolo 10-quinquies, rubricato «Esercizio del potere di autotutela facoltativa», prevede, inoltre, la facoltà in capo all’amministrazione finanziaria di esercitare comunque il potere di autotutela al di fuori dei casi di autotutela obbligatoria. Nella circolare chiarito che per quanto riguarda il termine per la proposizione dell’azione, non è stata introdotta una disciplina ad hoc con riferimento al ricorso avverso il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela obbligatoria (ex articolo 10-quater) o facoltativa (ex articolo 10-quinquies). Di conseguenza, il ricorso avverso il rifiuto espresso di autotutela dovrà essere proposto, a pena di inammissibilità, entro l’ordinario termine fissato in linea generale dal comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (rubricato «Termine per la proposizione del ricorso»), ossia entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto. Limitatamente alle ipotesi di autotutela obbligatoria, per l’impugnazione del silenzio rifiuto tacito, si applica il comma 2 del citato articolo 21 in base al quale «Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all’articolo 19, comma 1, (…) g- bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda (…) di autotutela […]». |
- abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria e, in particolare, l’articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, 656, nonché il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.
Chiarimenti anche in merito all’introduzione della nuova disciplina della definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale ex articolo 17-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 8 novembre 2024
Nuova autotutela tributaria. Le linee guida dell’Agenzia delle entrate
Pronte le indicazioni dell’Agenzia sulla nuova disciplina dell’autotutela, in seguito alle novità introdotte dal Decreto legislativo n.219/2023. Con la circolare n. 21/E le Entrate chiariscono il perimetro del nuovo istituto e le regole per la presentazione delle richieste da parte dei contribuenti.
Autotutela obbligatoria
La nuova disciplina riforma l’istituto dell’autotutela tributaria, distinguendola in obbligatoria e facoltativa. In particolare, con il nuovo articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente viene disciplinato l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di annullare, in tutto o in parte, anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, laddove sussistano casi di manifesta illegittimità dell’atto e ricorra uno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma della richiamata disposizione (errore di persona o di calcolo; errore sull’individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria; errore sul presupposto di imposta; mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza). Tuttavia, l’obbligo di autotutela non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.
Autotutela facoltativa
Il nuovo articolo 10-quinquies dello Statuto del contribuente disciplina invece l’autotutela facoltativa stabilendo che l’Amministrazione finanziaria, qualora l’illegittimità dell’atto di imposizione non sia manifesta e, comunque, non sussista nessuno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma dell’articolo 10-quater, può, comunque, annullare in tutto o in parte l’atto di imposizione, anche senza istanza di parte, laddove riconosca una illegittimità o una infondatezza dell’atto o dell’imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.
Modalità di presentazione della richiesta di autotutela
La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione. Per la presentazione ci si deve avvalere di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato tramite, ad esempio, l’utilizzo dei servizi telematici, SPID, CIE o CNS, oppure via posta elettronica certificata o in alternativa consegnando l’istanza a mano con accesso fisico allo sportello.
Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 7 novembre 2024, con oggetto: STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Revisione dello statuto dei diritti del contribuente – AUTOTUTELA TRIBUTARIA – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Articolo 10-quater, rubricato «Esercizio del potere di autotutela obbligatoria» – Articolo 10-quinquies, rubricato «Esercizio del potere di autotutela facoltativa» – L. 27/07/2000, n. 212 – Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale – Art. 17-bis del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 87/2024