• 18/09/2024 6:54

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi delle società di persone ed equiparate, da presentare in via telematica entro il 30 novembre (cfr. art. 2, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020.

 

 Si ricorda che devono utilizzare il modello “Redditi Sp 2021”:

  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
  • le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
  • le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori);
  • gruppi europei di interesse economico (Geie).

 

 

 Non devono, invece, presentare il modello “Redditi Sp 2021”:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche);
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi enti non commerciali ed equiparati);
  • i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.

 

In sintesi, le principali novità contenute nel modello “Redditi Sp 2021”, periodo d’imposta 2020:

 

Errori contabili

 

Nel frontespizio è stata prevista la nuova casellaDichiarazione integrativa errori contabili” (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98). Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

 

 

Contributi a fondo perduto e indennità Covid

 

Nei quadri RF, RG e RE è stata prevista l’indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito.

 

Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria

 

Quadro RF rigo RF55altre variazioni in diminuzione”, codice 83. Va indicato con il codice 83, l’ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020:

  • art. 25 del D.L. n. 34/2020 – Contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. “Decreto Rilancio”) – Disposizioni attuative: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 779) – Prassi: circolari n. 15/E del 13 giugno 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2020, pag. 847), n. 22/E del 21 luglio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2020, pag. 1229), n. 25/E del 20 agosto 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2020, pag. 1310);
  • art. 59 del D.L. n. 104/2020 – Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici di comuni ad alta vocazione turistica previsto dall’art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv., con mod., dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, cd. “Decreto Agosto” – Disposizioni attuative: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 352471/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 29/2020, pag. 1862);
  • art. 1 del D.L. n. 137/2020 – Contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Ristori (Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2409), a favore dei titolari di partita IVA che, sulla base della codifica ATECO, esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge “Ristori” con una specifica tabella contenuta nell’allegato 1;
  • art. 2 del D.L. n. 149/2020 (cd. D.L. “Ristori bis”) poi trasfuso nel articolo 1-bis del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2412)Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
  • art. 2 del D.L. n. 172/2020 (cd. D.L. “Natale”) – Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione previsto dall’art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, conv., con mod., dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6.

I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS).

 

Quadro RF rigo RF55altre variazioni in diminuzione”, codice 84. Va indicato con il codice 84, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2432, rubricato: Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19).

 

 

Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata

 

Quadro RG rigo RG10altri componenti positivi”, codici 27 e 28. Va indicato con il codice 27, l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172 (vedi sopra); al codice 28, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione (art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) (vedi sopra).

 

 

Naturalmente, la sopra citate variazioni in aumento indicate nel rigo RG10 con i codici 27 e 28 devono essere poi “sterilizzate” con le variazioni in diminuzione di cui al rigo RG22 con il codici 47 e 48.

In particolare, nel rigo RG22, va indicato con il codice:

47, l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 27. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle con- dizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS;

48, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 28, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).

 

 

Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni

(Per le società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni).

 

Nella colonna 1 del rigo RE3, va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172 (vedi sopra). I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.

 

 

Commercializzazione di piante vive, floricoltura e oleoturismo

 

Nel quadro RD (Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole) è stata modificata la sezione III per tenere conto dei redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, di cui all’art. 2135 del codice civile (art. 1, comma 225, della legge n. 160 del 2019), nonché delle novità riguardanti i redditi derivanti dallo svolgimento delle attività di oleoturismo (art. 1, commi 513 e 514, della legge n. 160 del 2019).

 

Si ricorda che il quadro RD va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In particolare, le sezioni I e II sono utilizzate per la dichiarazione del reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e da quella diretta alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detti redditi siano determinati ai sensi del comma 5 dell’art. 56 (sez. I) del TUIR e del comma 1 dell’art. 56-bis (sez. II) del TUIR. La sezione III va utilizzata per la dichiarazione del reddito derivante dalle altre attività agricole ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 56-bis del TUIR, nonché del reddito derivante dall’attività di agriturismo di cui alla legge n. 96 del 2006 determinato secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.

 

Nella colonna 4, va indicato l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3-bis del TUIR, (comma introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dall’art. 1, comma 225, della legge n. 160 del 2019). Pertanto, sezione III vanno, dichiarati anche i redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 del c.c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.

Nella colonna 6, va indicato l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività di enoturismo, di cui ai commi da 502 a 505, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di oleoturismo, di cui ai commi 513 e 514, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Si ricorda che i commi 513 e 514, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2156), hanno esteso, dal 1° gennaio 2020, alle attività di “oleoturismo” – che vengono contestualmente definite – le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all’attività di enoturismo. Nello specifico, il comma 513 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505 della legge n. 205 del 2017 (di bilancio 2018) – relative all’attività di enoturismo – alle attività di “oleoturismo”. La disciplina richiamata prevede, in particolare, l’estensione a coloro che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento e, a talune condizioni, di un regime forfettario dell’IVA. Le attività di “oleoturismo”, in base al comma 514, sono tutte quelle di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

 

 

Si evidenzia che l’impresa può scegliere di determinare il reddito in modo ordinario, anziché secondo il criterio forfetario, compilando il quadro RF o RG.

 

Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 e rivalutazione gratuita dei beni e con efficacia immediata per alberghi e terme

 

Nel quadro RQ sono state previste la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni (art. 110 del D.L. n. 104 del 2020) e la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale (art. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020).

 

Superbonus e bonus facciate

 

Il quadro RN (rigo RN17) è stato aggiornato al fine di consentire l’indicazione delle spese di riqualificazione energetica per il calcolo della detrazione nella misura del 110 per cento (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020), nonché per il calcolo della detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (art. 1, commi da 219 a 223, della legge n. 160 del 2019).

 

Il Superbonus per le società

Si ricorda che con circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. La detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa. In tal caso in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data dei pagamenti. Si ritengono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR che, come chiarito con la circolare 13 aprile 2017, n. 11/E (in “Finanza & Fisco” n. 5/2017, pag. 577), sono sottoposte ad un regime “improntato alla cassa”. Il costo fiscale degli interventi, cui parametrare il Superbonus, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie) di determinazione del reddito da parte del contribuente. In particolare, ai sensi del citato articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR nel valore dei beni e servizi dell’impresa sono compresi «anche gli oneri accessori di diretta imputazione». Ne consegue che, ai fini del calcolo della predetta detrazione costituisce una componente del costo l’eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972. Diversamente, considerato che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-ratanon può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (…) che si qualifica come costo generale”, non è possibile computare nel valore ai fini del Superbonus l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Il Bonus facciate

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia. Con riferimento all’ applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E cui si rinvia per i necessari approfondimenti. Come chiarito nella citata circolare, sotto il profilo soggettivo la detrazione in esame riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). La detrazione si riferisce alle spese sostenute nel 2020 e, ai fini dell’imputazione delle spese stesse, per quanto di interesse, occorre fare riferimento per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Sotto il profilo oggettivo, la richiamata circolare n. 2/E del 2020, precisa che la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Ai fini del riconoscimento del “bonus facciate“, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi“.

 

Versamenti sospesi COVID-19

 

Nel quadro RS (rigo RS480) è stato previsto il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

Campione d’Italia

 

Nel quadro RS è stato previsto il rigo RS411 per le imprese che fruiscono, per dieci periodi d’imposta, della riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nel comune di Campione d’Italia (art. 1, comma 574, della legge n. 160 del 2019).

 

Crediti d’imposta

 

Nel quadro RU sono stati previsti:

nonché i crediti d’imposta istituiti nel 2020 per fronteggiare l’emergenza COVID-19 tra cui:

 

Rimborso IVA e versamenti periodici IVA omessi

 

Nel quadro RX sono state inserite due nuove sezioni (Sezioni III e IV) per l’indicazione delle informazioni richieste ai fini della richiesta del rimborso IVA (sezione III) e per la ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodi IVA omessi (sezione IV), riservata ai soggetti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.

 

La Sezione III (rimborso IVA) è riservato ai soggetti IVA, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma e che intendano chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente da una dichiarazione annuale IVA relativa a periodi d’imposta precedenti in cui sussisteva l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (è il caso, ad esempio, di un contribuente che ha aderito a un Gruppo IVA e non può presentare una dichiarazione integrativa per l’anno di origine del credito IVA).

Tali soggetti possono chiedere il rimborso compilando la presente sezione, dopo aver compilato la sezione II con l’indicazione del credito IVA da chiedere a rimborso.

La sezione IV (versamenti periodici omessi) è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d’imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all’anno cui si riferiscono i versamenti stessi. Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro VQ del modello IVA. La somma degli importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.