L’Agenzia delle Entrate ha diffuso due nuove risposte ad interpello le n. 263 e n. 264 del 13 ottobre 2025 sul nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 5, D.Lgs. 209/2023), offrendo chiarimenti operativi su requisiti di accesso e ipotesi particolari.
I chiarimenti contenuti nella risposte:
n. 263/2025 – Periodo minimo all’estero e attività svolte in parallelo: il regime è applicabile ai redditi da lavoro dipendente presso un nuovo datore non coincidente (né del medesimo gruppo) con quello estero, anche se al rientro il contribuente prosegue una collaborazione con un’università italiana; per tale collaborazione, però, l’agevolazione non spetta in quanto sussiste continuità con il medesimo soggetto per cui si è lavorato durante l’espatrio e prima dell’espatrio.
n. 264/2025 – Personale BERS: la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) non è istituzione dell’UE; pertanto, ai suoi dipendenti non si applica l’art. 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e immunità dell’UE. In presenza dei requisiti dell’art. 5, l’agevolazione può essere fruita dal periodo d’imposta 2026 (con rimpatrio nell’autunno 2025), salvo i casi di continuità con lo stesso soggetto/gruppo che richiedono un periodo estero più lungo (6/7 anni).
Vedi anche i dubbi sciolti dall’Agenzia con le risposte n. 53 e n. 55 del 28 febbraio 2025.
Ulteriori risposte dell’Agenzia delle entrate agli interpelli in merito al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati ex articolo 5, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209:




