Le sanzioni tributarie amministrative ex art. 8 comma 2, del D.L. n. 16 del 2012, rapportate all’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, non si possono considerare “collegate ai tributi cui si riferiscono” in quanto non sono correlate a maggiori imposte accertate, posto che il richiamato comma 2 dell’articolo 8 del D.L. n. 16 del 2012 dispone che «non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi». Questo il principio alla base della risposta ad interpello n. 113 del 18 aprile 2019, nella quale si è statuito che per la definizione delle controversie concernenti gli atti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 del D.L. n. 12 del 2012, è necessario il versamento del 40 per cento del valore della lite, non potendosi considerare la stessa assorbita dalla definizione della controversia concernente le maggiori imposte accertate.
Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 113 del 19 aprile 2019, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Definizione agevolata articolo 6, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti – Percentuali di riduzione – Percentuali relative alle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni – Sanzioni irrogate con atti separati – Sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi – Sanzioni non collegate al tributo – Fondamento – Art. 8, comma 2, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv. con mod. dalla L. 26/04/2012, n. 44
Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l’Agenzia delle entrate
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»
Il modello e le istruzioni per la domanda
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 3 agosto 2012: «IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione dei redditi – SANZIONI TRIBUTARIE – Indeducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo – Sanzioni per l’utilizzo di fatture relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati – Nuova disciplina con efficacia retroattiva introdotta dall’art. 8, commi 1, 2 e 3, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv. con mod. dalla L. 26/04/2012, n. 44 – Art. 14, comma 4-bis, della L. 24/12/1993, n. 537 – Art. 109, comma 6, del D.P.R .22/12/1986, n. 917»