• 07/03/2026 17:31
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Due interpelli con indicazioni operative su intermediari finanziari e su collegamento POS–RT.

 

Risposta n. 43/2026 (20/02/2026)

 

SIM “di classe 3” con sola consulenza: esclusi gli obblighi ARF, monitoraggio ex D.L. 167/1990 e segnalazioni FATCA/CRS, se manca gestione/custodia di liquidità e strumenti dei clienti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 43 del 20 febbraio 2026Oggetto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI – Articolo 7, comma 6, D.P.R. 29/09/1973, n. 605 – Articolo 11, comma 2, D.L. 06/12/2011, n. 201 – SIM Di Classe 3 – Servizi di sola consulenza in materia di investimenti – Esclusione dall’obbligo di comunicazione – Monitoraggio Fiscale ex D.L. 28/06/1990, n. 167 – Segnalazioni Foreign Account Tax Compliance Act (FATC – Accordo intergovernativo Italia-USA del 10 gennaio 2014 e D.M. 6 agosto 2015) – Obblighi di segnalazione CRS (Direttiva 2014/107/UE, L. n. 95/2015 e D.M. 28 dicembre 2015), relativi allo scambio di informazioni tra Paesi aderenti

La questione – La società istante, SIM di classe 3 autorizzata alla consulenza in materia di investimenti ex art. 1, comma 5, lettera f), TUF, rappresenta di operare con vincoli Consob che escludono la detenzione anche temporanea di strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela e l’assunzione di rischi, limitandosi a raccomandazioni personalizzate e monitoraggio degli asset detenuti dai clienti presso intermediari terzi.

Con riferimento alla comunicazione dei rapporti finanziari (ARF), l’Agenzia delle entrate richiama l’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e l’art. 11, comma 2, D.L. n. 201/2011, nonché i chiarimenti di prassi secondo cui possono essere esclusi dall’obbligo i rapporti aventi esclusivamente a oggetto la prestazione di servizi di consulenza, in assenza di rapporti continuativi di deposito/custodia/gestione o di operazioni finanziarie svolte “per conto” mediante movimentazione di conti.

In coerenza, la risposta conclude “nel presupposto che l’istante non eserciti attività di investimento per conto di terzi, non detenga strumenti finanziari o liquidità dei clienti, e non si occupi della loro movimentazione – elementi che involgono un’attività di verifica fattuale non esercitabile in sede di interpello – (…) che lo svolgimento dell’attività di mera consulenza in materia di investimenti, effettuata solo mediante raccomandazioni personalizzate tese alla gestione del patrimonio detenuto presso terzi autorizzati, non sia soggetta agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, di monitoraggio fiscale, di segnalazione FATCA e CRS”.

 

 

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Risposta n. 44/2026 (20/02/2026)

 

Collegamento POS-RT: obbligo solo per chi memorizza/trasmette corrispettivi ex art. 2 D.Lgs. n.127/2015; bowling con biglietteria SIAE escluso; bar/ristorante obbligati; un solo POS possibile, inclusi POS “mobile”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 44 del 20 febbraio 2026Oggetto: COLLEGAMENTO POS-RT – Corrispettivi – Collegamento POS (Point Of Sale)-Registratore Telematico – Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Modifiche legge di bilancio 2025 – Provvedimento 31/10/2025, Prot. 424470 – Attività con biglietteria SIAE – Esoneri da memorizzazione/trasmissione – Attività escluse da documento fiscale – Bar e ristorazione – POS Unico per più attività – Dispositivi Portatili (Smartphone/SumUp) – Censimento e collegamento “logico”.

La questione – L’istanza proviene da un gestore di centro bowling (con attività accessorie) che chiede come applicare, dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione/memorizzazione dei corrispettivi, introdotto (in modifica dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015) dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) e attuato con provvedimento 31 ottobre 2025, prot. 424470.

L’Agenzia delle entrate distingue le attività:

Bowling con biglietteria SIAE: gli obblighi di certificazione sono assolti tramite titoli di accesso e i dati sono già trasmessi nel circuito SIAE; pertanto non sussiste in capo all’interpellante alcun obbligo di collegare il POS a una biglietteria automatizzata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015.

Sala giochi/carambole/ping pong: trattandosi di operazioni rientranti negli esoneri dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione (richiamati via D.P.R. n. 696/1996 e DM Mef10 maggio 2019), non sussiste l’obbligo di dotarsi di un POS con relativo censimento nel proprio cassetto fiscale per le attività di sala giochi, sala carambole e ping pong

Bar e ristorazione: attività soggette a memorizzazione/trasmissione corrispettivi ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015; qui l’obbligo di collegamento POS-RT opera necessariamente con modalità “logiche” (lo “scambio importo” è facoltativo e non è l’adempimento richiesto dalla norma).

Sul POS “unico” per più attività, l’Agenzia chiarisce che non è vietato usare un solo dispositivo: è sufficiente adempiere al collegamento per le attività obbligate e indicare correttamente, in fase di emissione del documento commerciale, le forme di pagamento e i relativi importi. Al riguardo, evidenziato che è sempre possibile, seppur non obbligatorio, emettere documenti commerciali anche per operazioni per le quali non vi è obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, utilizzando l’apposito codice ‘‘natura IVA’’ N2 in fase di registrazione dell’operazione con il registratore telematico.

Quanto ai POS portatili/app (es. SumUp), non vi è un elenco tassativo: la novità è il vincolo di censimento e collegamento previsto dalla disciplina, non una preclusione all’utilizzo di tali strumenti.

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