Segnaliamo cinque risoluzioni di immediata utilità operativa: codici tributo e istruzioni F24 per misure della Legge di bilancio 2026, indicazioni pratiche su Transizione 5.0 e una presa di posizione rilevante sulla detraibilità IVA dei transaction costs nelle operazioni di MLBO.
Risoluzione n. 1/E del 12/01/2026
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 12 gennaio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito d’imposta Piano Transizione 5.0 – Articolo 38, Decreto–legge 2 marzo 2024, n. 19 – Utilizzo in compensazione – Credito residuo al 31 dicembre 2025 – Ripartizione in cinque quote annuali 2026–2030 – Cassetto fiscale – Codice tributo 7072 – Controlli automatizzati e scarto F24.
La Risoluzione fornisce le istruzioni operative per la fruizione, in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, del credito Transizione 5.0 residuo al 31 dicembre 2025, chiarendo che l’importo residuo è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni 2026-2030, rese visibili nel cassetto fiscale.
Per la compensazione della quota annua, il contribuente indica nel modello F24 il codice tributo “7072” (istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024) e, nel campo “anno di riferimento”, l’anno di fruibilità della singola quota nel formato “AAAA” (come esposto in cassetto fiscale).
È inoltre precisato che l’Agenzia effettua controlli automatizzati: se l’utilizzo in compensazione eccede la quota disponibile per l’annualità, il modello F24 è scartato con comunicazione tramite ricevuta telematica.
Risoluzione n. 2/E del 29/01/2026
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 2 del 29 gennaio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Sostituti d’imposta – Imposta sostitutiva 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno – Lavoro festivo e giorni di riposo – Indennità di turno – Articolo 1, commi 10 e 11, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Istituzione codici tributo F24 – Compilazione: Mese di riferimento 00MM – Anno di riferimento AAAA – Codici 1076, 1610, 1929, 1933, 1311.
La Risoluzione istituisce i codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva del 15% prevista per il periodo d’imposta 2026 sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni/indennità per lavoro notturno, lavoro festivo e a turni (salva rinuncia scritta del lavoratore), ai sensi dell’articolo 1, commi 10 e 11, legge n. 199/2025. Sono istituiti i codici tributo 1076 (versamento ordinario) e i codici 1610/1929/1933/1311 per la gestione dei versamenti relativi a Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta in ipotesi di versamento “fuori regione” (e speculare).
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
Risoluzione n. 3/E del 29/01/2026
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 3 del 29 gennaio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Sostituti d’imposta – Imposta sostitutiva 5% sugli incrementi retributivi 2026 – Rinnovi contrattuali sottoscritti 01/01/2024–31/12/2026 – Articolo 1, comma 7, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Limite reddito lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro – Istituzione codici tributo F24 – Compilazione: Mese di riferimento 00MM – Anno di riferimento AAAA – Codici 1075, 1609, 1926, 1927, 1310.
La Risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, prevista dall’articolo 1, comma 7, legge n. 199/2025, applicabile ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro (salva rinuncia scritta).
Sono istituiti i codici 1075 (ordinario) e 1609/1926/1927/1310 per le specificità connesse ai versamenti dovuti in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta (versamenti fuori regione e speculari).
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
Risoluzione n. 4/E del 29/01/2026
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 4 del 29 gennaio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Sostituti d’imposta – Imposta sostitutiva 15% su trattamento economico accessorio personale non dirigenziale PA – Articolo 1, comma 237, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Istituzione codici tributo – Versamento con F24 e F24 EP – Compilazione: Mese di riferimento 00MM – Anno di riferimento AAAA – Codici F24 1077, 1611, 1934, 1935, 1314 – Codici F24 EP 179E, 180E, 181E.
In attuazione dell’articolo 1, comma 237, legge n. 199/2025, la Risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva 15% (anno 2026) sui compensi di trattamento economico accessorio, incluse indennità fisse e continuative, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche (salva rinuncia scritta).
Per il modello F24, sono istituiti i codici 1077, 1611, 1934, 1935, 1314 (con gestione delle specificità regionali). Per il modello F24 EP, sono istituiti i codici 179E, 180E, 181E, con istruzioni dedicate per i campi riferimento A e B (mese/anno) e senza valorizzazione dei campi “codice” ed “estremi identificativi”.
Sono altresì fornite le regole di compilazione (sezioni, colonne, formati 00MM e AAAA) coerenti con l’ordinario tracciato di versamento.
Risoluzione n. 7 del 12/02/2026
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 7 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazione di MLBO (Merger leveraged buy-out) ex art. 2501-bis c.c. – Società veicolo (SPV) – Costi di transazione (Transaction costs) – Soggettività passiva IVA – Articolo 4, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Diritto alla detrazione – Articolo 19, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Nesso immediato e diretto con operazioni imponibili – Principio di neutralità – Prassi e giurisprudenza (Corte di Giustizia UE e Cassazione).
La Risoluzione affronta la detraibilità dell’IVA addebitata sui costi di transazione sostenuti da una SPV nell’ambito di un’operazione di MLBO e richiama i due presupposti del diritto alla detrazione ex articolo 19 DPR 633/1972: (i) qualifica di soggetto passivo IVA ex articolo 4; (ii) impiego degli acquisti a monte per operazioni attive imponibili (o assimilate) a valle.
In premessa, l’Agenzia ricorda la regola antielusiva sull’assenza di attività commerciale per le holding “statiche” (mera detenzione di partecipazioni) e la conseguente esclusione della soggettività passiva IVA; tuttavia, nel MLBO la SPV opera come veicolo funzionale all’acquisizione con indebitamento e alla successiva fusione con la target.
Richiamando il principio di neutralità e la giurisprudenza unionale e nazionale (cfr. Cass. Civ., Sez. V, del 9 agosto 2024, n. 22608 e Cass. Civ., Sez. V, del 9 agosto 2024, n. 22649), la Risoluzione qualifica i transaction costs come spese di investimento prodromiche/preparatorie all’avvio dell’attività economica imponibile che verrà esercitata dalla società risultante dalla fusione, riconoscendo la detraibilità dell’IVA a monte quando è individuabile un nesso tra tali costi e le operazioni attive imponibili della post-fusione. Più in dettaglio, la risoluzione afferma che: in linea con la giurisprudenza unionale e domestica, si ritiene che, nel contesto delle operazioni in argomento la SPV svolga un ruolo “prodromico” e “preparatorio” all’esercizio dell’attività economica che verrà esercitata in esito all’acquisizione della società target. L’attività effettuata e i costi sostenuti dalla SPV sono, infatti, preordinati a consentire la prosecuzione e diretta gestione dell’attività svolta dalla società target, a valle del processo di riorganizzazione operativa e finanziaria realizzato con l’unitaria operazione di MLBO che si perfeziona con la fusione tra la società veicolo e la target. “La SPV, pertanto, si qualifica come soggetto passivo IVA in ragione del nesso individuabile tra i predetti costi e le operazioni attive (imponibili) che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione”.





