Oggi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Risposte n. 40 e n. 41/2026, con chiarimenti su Transizione 4.0 (adempimenti e sanzioni in caso di compensazioni “anticipate”) e su welfare aziendale con e-bike in leasing (IVA, imposte dirette e deducibilità).
Risposta n. 40/2026 (16/02/2026)
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 40 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – INVESTIMENTI IN BEN I STRUMENTALI – Crediti d’imposta Transizione 4.0 – Comunicazioni preventive e di completamento ex art. 6 D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L .23/05/2024, n. 67 – Fruizione in compensazione – Irregolarità/omissioni – Regolarizzazione – Sanzioni – Art. 13, commi 4-bis e 4-ter, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Ravvedimento – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.
L’Agenzia delle entrate ribadisce che, per gli investimenti “dal 30 marzo 2024”, le comunicazioni preventiva e di completamento costituiscono adempimenti strumentali e propedeutici alla fruizione: il credito può “sorgere” con l’investimento, ma non è utilizzabile in compensazione in assenza delle comunicazioni nell’ordine previsto.
Nel caso concreto, l’utilizzo in compensazione delle quote dicembre 2024 e gennaio 2025 è avvenuto senza preventiva e con consuntivo compilato in modo incoerente; dunque, la compensazione è stata effettuata in difetto degli adempimenti richiesti.
Quota compensata a gennaio 2025: la violazione è rimovibile entro il termine della dichiarazione relativa al 2025 mediante presentazione delle comunicazioni e pagamento della sanzione fissa di 250 euro ex art. 13, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997.
Quota compensata a dicembre 2024: essendo decorso il termine del comma 4-ter, si configura indebita compensazione di credito non spettante (art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997), con sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato e necessità di riversamento (richiamo al recupero ex art. 38-bis DPR 600/1973). Il riversamento va eseguito con F24 (codice tributo 6936). Restano applicabili le riduzioni sanzionatorie da ravvedimento con interessi al tasso legale.
Risposta n. 41/2026 (16/02/2026)
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 41 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Welfare aziendale – Assegnazione ai dipendenti di e-bike acquistate in leasing – Qualificazione come velocipedi (art. 50 Codice della strada) – Conseguenze – Esclusione dall’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), DPR 26/10/1972, n. 633 – Fuori campo IVA della messa a disposizione – Indetraibilità IVA per carenza di nesso con operazioni imponibili – IMPOSTE DIRETTE – Fringe benefit – Art. 51, comma 2, lettera f), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Oneri di utilità sociale – Art. 100, comma 1, TUIR – Deducibilità costi – Condizioni – Art. 95 TUIR – IRAP – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
IVA: l’Agenzia qualifica le e-bike come velocipedi ex art. 50 CdS; pertanto non rientrano tra i “veicoli stradali a motore” e non si applicano le limitazioni forfetarie di detrazione ex art. 19-bis1.
Se le e-bike sono acquisite per utilizzo aziendale, valgono le regole generali di detrazione IVA (artt. 19 e ss. DPR n. 633/1972). Se invece sono messe a disposizione dei dipendenti nell’ambito di welfare, la prestazione è fuori campo IVA ex art. 3, comma 3, D.P.R. n 633/1972; in tale assetto l’IVA sui canoni può risultare indetraibile per carenza del nesso immediato e diretto tra acquisti “a monte” e operazioni “a valle” con diritto a detrazione.
IMPOSTE DIRETTE (dipendenti): l’esclusione da imponibile ex art. 51, comma 2, lettera f), TUIR è astrattamente applicabile ai servizi di mobilità sostenibile purché ricorrano congiuntamente: offerta alla generalità/categorie, benefit in natura, finalità di utilità sociale ex art. 100, comma 1, e adesione dei dipendenti alle condizioni standard (senza pattuire contenuti “personalizzati”; salva la scelta del momento di fruizione). In difetto, il benefit concorre al reddito secondo valore normale (art. 51, commi 1 e 3, TUIR).
IMPOSTE DIRETTE (datore): i costi e-bike non ricadono nell’art. 164 TUIR (non essendo mezzi a motore): deducibilità secondo inerenza. Per i benefit welfare: deducibilità nel limite del 5 per mille ex art. 100 TUIR se offerti volontariamente; integrale ex art. 95 TUIR se erogati in conformità a contratto/accordo/regolamento (obbligo negoziale).
IRAP: rilevanza ancorata alla corretta classificazione a conto economico (principio di derivazione); per i costi welfare può operare, se correttamente qualificato, il trattamento come costo del personale a tempo indeterminato con le regole del D.Lgs. 446/1997.




