Con la Risoluzione n. 1/E, del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle entrate detta istruzioni sulle modalità di fruizione in compensazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” (art. 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, conv., con mod. dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,) che risulta “residuo” al 31 dicembre 2025.
Il chiarimento si innesta sulla regola prevista dal comma 13 dell’art. 38, D.L. n. 19/2024 secondo cui il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle entrate dell’elenco previsto dalla norma, e con modello F24 trasmesso solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a pena di rifiuto.
Il “residuo” “alla predetta data (al 31 dicembre 2025) è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.
Il documento di prassi precisa che il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In altri termini, dal 1° gennaio 2026 la fruizione del “residuo” non avviene più come massa unica: si “trasforma” in 5 quote annuali.
Compilazione dell’F24: codice tributo e “anno di riferimento”
Sul piano operativo, l’Agenzia chiarisce che “l’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale”.
Pertanto, l’“anno di riferimento” non è una scelta discrezionale, ma va allineato a quanto l’Agenzia espone nel Cassetto per ciascuna annualità.
Controlli automatizzati e scarto dell’F24 se si supera la quota
La Risoluzione annuncia, inoltre, un presidio “bloccante”: “in fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate”.
Effetti sul plafond 2024–2025: riduzione e azzeramento del residuo
Infine, l’Agenzia chiarisce un effetto contabile/gestionale del frazionamento: “a seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero”.
Il messaggio è chiaro: il “residuo al 31/12/2025” viene traslato interamente nel quinquennio 2026–2030, lasciando azzerata la parte residua riferibile al periodo 2024–2025.
Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 12 gennaio 2026, con oggetto: TRANSIZIONE 5.0 – Indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 (ripartizione in cinque quote annuali 2026-2030) – Codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 38 del DL n. 19/2024 – Codice tributo 7072 e indicazione dell’anno di riferimento in F24 – Art. 38 del DL 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L 29/04/2024, n. 56




