• 03/12/2023 9:18

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Meloni) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Giorgetti), trasmesso al Camera dei Deputati, recante: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – (Atto Camera n. 889).

 

La ratio delle misure blocca cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus

Il testo della relazione illustrativa:

“Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui contenuto è di seguito illustrato.
  L’articolo 1, comma 1, lettera a), introduce il comma 1-quinquies nell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (riguardante il cosiddetto «superbonus»). La nuova disposizione esclude per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti d’imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo 121, al fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico.
  La lettera b) del medesimo comma 1, aggiungendo i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, interviene sul regime della responsabilità solidale nei casi di cessione dei suddetti crediti d’imposta, chiarendone il contenuto, al fine di offrire agli operatori un quadro di certezza che potrà significativamente incidere in positivo sulla propensione all’acquisto dei crediti d’imposta, nel rispetto di prassi di controllo della bontà dei crediti offerti in cessione, che vengono ad essere esse stesse meglio definite, con sicure conseguenze positive anche sui tempi che intercorrono tra l’offerta in cessione del credito e la sua liquidazione da parte dell’acquirente, una volta acquisita la documentazione che gli consente di avere certezza dell’insussistenza dei presupposti che possono esporlo a rischi futuri di sequestro o di responsabilità tributaria solidale.
  Il mancato possesso di parte della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave a carico del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso di quest’ultimo nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 121. Rimane ferma l’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  L’articolo 2, al comma 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono più consentite le opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio;

b) efficienza energetica;

c) adozione di misure antisismiche;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

e) installazione di impianti fotovoltaici;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

g) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

  Il comma 2 fa salvo l’esercizio delle predette opzioni in relazione alle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per:

a) gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

c) gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

  Il comma 3 fa salvo l’esercizio delle predette opzioni in relazione alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto-legge:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;

c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

  Il comma 4 dispone l’abrogazione delle disposizioni dell’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dell’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
  L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

 

 

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» – Atto Camera n. 889

Il testo delle nuove misure blocca cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus

Link al testo decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023