• 19/04/2024 9:07

Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2021 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

 

 

Con provvedimento del 7 maggio 2021, prot. n. 113064/2021, l’Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Per accedere alla Precompilata occorre autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite credenziali Spid (Sistema pubblico dell’identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi), Inps oppure con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Fatto ciò, dal 19 maggio sarà possibile accettare, integrare o modificare il proprio 730 (o Modello Redditi) già precompilato e trasmetterlo dal pc oppure da tablet e smartphone. Per l’invio del 730/2021 c’è tempo fino al 30 settembre, mentre per il Modello “Redditi Pf 2021 fino al 30 novembre.

Nelle stesso provvedimento individuati gli elementi resi disponibili da porre a base della dichiarazione precompilata per l’anno di imposta 2020 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta e per la fornitura delle dichiarazioni.

In particolare, specificato che il contribuente e gli altri soggetti dallo stesso delegati potranno accedere ai seguenti documenti:

  • dichiarazione dei redditi precompilata;
  • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1 al provvedimento).

 

Con il nuovo provvedimento ampliato l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono stati utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Tra i nuovi arrivi, si segnala le spese scolastiche e la detrazione del 20% del Bonus Vacanze utilizzato nel 2020, per l’80% già fruito come sconto sul pagamento.

Nel dettaglio, a partire dall’anno d’imposta 2020, l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
  • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
  • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Di rilievo la precisazione contenuta nel provvedimento secondo la quale con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni sopra citato sia del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico. Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

 

Abilitazione dell’erede

 

Con il provvedimento del 7 maggio 2021, inoltre, viene previsto che l’erede può accedere alla dichiarazione precompilata del de cuius con modalità analoghe a quelle già previste per il tutore e il genitore con riferimento all’accesso alla dichiarazione precompilata, rispettivamente, della persona legalmente incapace e del figlio. Con riferimento all’accesso da parte del CAF o professionista abilitato, viene stabilito che se la delega è fornita dal genitore, dal rappresentante legale, dall’amministratore di sostegno o dall’erede per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata riferita, rispettivamente, al figlio, alla persona legalmente incapace o alla persona deceduta, il CAF o il professionista abilitato acquisisce anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di genitore, rappresentate legale, amministratore di sostegno o erede. Nella delega devono essere indicati sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente per il quale viene richiesto l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente delegante.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2021, prot. n. 113064/2021, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 07.05.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link alla guida alla dichiarazione precompilata (aggiornamento maggio 2021)