• 07/03/2026 19:20

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2026

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La circolare Inps n. 14 del 9 febbraio 2026 riepiloga la contribuzione dovuta per l’anno 2026 dagli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Il quadro normativo risulta in larga parte in continuità con il 2025, con alcune precisazioni di rilievo su aliquote, minimali e massimali di reddito, agevolazioni contributive e riflessi del concordato preventivo biennale.

 

Aliquote contributive IVS

 

Dal 2025 l’aliquota contributiva IVS è fissata nella misura unica del 24% per tutti i titolari, coadiuvanti e coadiutori iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, indipendentemente dall’età anagrafica.

Per gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali continua ad applicarsi l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,48%, destinata al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Ne consegue che, per il 2026, le aliquote complessive risultano pari a:

  • 24% per gli artigiani;
  • 24,48% per i commercianti.

Resta inoltre dovuto, per entrambe le gestioni, il contributo per le prestazioni di maternità nella misura fissa di 0,62 euro mensili.

 

Riduzione contributiva del 50% per over 65 pensionati

 

Confermata anche per il 2026 l’agevolazione prevista dall’articolo 59, comma 15, della legge n. 449/1997, che riconosce una riduzione del 50% dei contributi IVS in favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali:

  • con età superiore a 65 anni;
  • già pensionati presso le gestioni dell’INPS;

Si richiamano, a tale proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012.

 

Riduzione contributiva per nuove iscrizioni nel 2025

 

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori che:

  • si sono iscritti per la prima volta nel corso del 2025 a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani o dei commercianti;
  • percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario.

Si tratta di una misura a carattere temporaneo, riservata esclusivamente alle nuove iscrizioni effettuate nel 2025 e non estendibile ai soggetti che avviano l’attività dal 2026.

 

Minimale di reddito e contribuzione fissa

 

Per effetto della rivalutazione ISTAT (+1,4%), il reddito minimale annuo rilevante ai fini contributivi per il 2026 è pari a 18.808,00 euro.

Sulla base di tale minimale, la contribuzione annua dovuta risulta pari a:

  • artigiani: 4.521,36 euro (di cui 4.513,92 IVS + 7,44 maternità);
  • commercianti: 4.611,64 euro (di cui 4.604,20 IVS e indennizzo + 7,44 maternità).

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo è dovuto in misura proporzionale ai mesi di iscrizione.

 

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

 

I contributi IVS sono dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026 per la quota eccedente il minimale, applicando:

  • l’aliquota del 24% (24,48% per i commercianti) fino a 56.224,00 euro;
  • l’aliquota maggiorata di un punto percentuale sulla quota di reddito eccedente tale soglia.

La contribuzione calcolata sul reddito eccedente assume la natura di acconto, da conguagliare in sede di determinazione del saldo.

 

Massimali di reddito imponibile

 

Per il 2026 il massimale di reddito imponibile IVS è fissato:

  • a 93.707,00 euro per i soggetti con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996;
  • a 122.295,00 euro per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Tali limiti hanno valenza individuale e devono essere riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa.

 

Contribuzione a saldo e scadenze

 

Qualora la contribuzione versata a titolo di minimale e acconto risulti inferiore a quanto dovuto sulla base dei redditi effettivamente prodotti nel 2026, è dovuto un contributo a saldo, da versare entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

È ammesso il differimento di 30 giorni con applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.

 

Concordato preventivo biennale e contributi

 

Il decreto legislativo n. 13/2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale. L’adesione a tale istituto non fa venir meno gli obblighi contributivi.

Il reddito concordato assume rilevanza anche ai fini previdenziali; resta tuttavia ferma la facoltà del contribuente di determinare e versare i contributi sul reddito effettivo, qualora superiore a quello concordato, secondo le regole previste dal decreto.

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 14 del 9 febbraio 2026: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2026 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

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