• 22/04/2024 9:48

Alla distribuzione ai soci di riserve di utili presenti in bilancio costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2007 e deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022, nel caso in cui la predetta distribuzione venga posta in pagamento oltre il 31 dicembre 2022, non è applicabile disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 205 del 2017. Questo, in sintesi del contenuto della recente risposta ad interpello n. 454 del 16 settembre 2022. Nel documento interpretativo, l’Agenzia delle entrate, con una interpretazione fondata su una asserita volontà del legislatore, ha stabilito che il regime transitorio previsto dal comma 1006 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, è destinato a salvaguardare, solo per un determinato periodo di tempo (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale. In altri termini, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, l’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e l’applicazione del suddetto principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si  applica in ogni caso la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 454 del 16 settembre 2022, con oggetto: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Distribuzione ai soci di riserve di utili presenti in bilancio costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2007 e deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022 – Effettiva erogazione oltre il 31 dicembre 2022 – Applicazione della disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 205 del 2017 – Esclusione – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017 – D.M. 02/04/2008»

 

 

Per saperne di più:

La presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 162 del 30 marzo 2022, con oggetto: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria – Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Riserve di utili stratificate negli anni – Impossibilità in sede di distribuzione di limitare l’applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili formatisi ante 2018 ai soli soci qualificati – Affermazione – Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili  – Art. 27, comma 1, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L 27/12/2017, n. 205 – DM 26/05/2017 – DM 02/04/2008»

Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Disciplina transitoria anche per le delibere di utili entro il 31.12.2017

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 56 E del 6 giugno 2019, con oggetto:«IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Fondamento – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017 – D.M. 02/04/2008»

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344»

 

Link al testo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

 

Vedi anche: “La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate” – Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2018, pag. 1514). Il documento analizza, dapprima, la disciplina relativa ai dividendi e, successivamente, quella relativa al regime delle plusvalenze, evidenziando per ciascuna di esse sia il regime previgente che le recenti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 che hanno modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate. c

 

Vedi anche le risposte all’interpello n. 332/2019 e n. 505/2019 nelle quali l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla individuazione del periodo di formazione dell’utile derivante dalla distribuzione delle riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta. In particolare, nella risposta n. 332 dell’8 agosto 2019, chiarito che la riserva in sospensione d’imposta – che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa distribuzione – deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d’imposta. In ossequio ai principi statuiti nella risposta n. 322/2019 nella successiva dalla risposta n. 505/2019 l’Agenzia delle entrate ha affermato, nella specifica ipotesi di trasformazione societaria regressiva, in considerazione del rispetto delle previsioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 170 del TUIR e della circostanza per cui il periodo di formazione della riserva di rivalutazione (in sospensione di imposta) corrisponde al 2018, che la distribuzione del saldo attivo non affrancato concorra a formare il reddito della società in tale periodo d’imposta, secondo le regole previste per le società di persone e non ai sensi dell’articolo 170, comma 5, del TUIR, il quale presuppone viceversa che la riserva sia già confluita ai fini fiscali prima della trasformazione societaria regressiva tra le riserve di utili propriamente dette.