• 20/04/2024 11:49

L’articolo 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (di seguito riportato), in corso di conversione in legge, ha modificato il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevedendo che le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata – la cosiddetta “DIS-COLL” – possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa previgente) nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino all’evento di disoccupazione. La modifica dei requisiti di contribuzione per l’indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa interessa anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. In attesa della conversione in legge del decreto legge, l’Inps con il messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019 ha fornito i primi chiarimenti.

 

Il testo del messaggio Inps – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – (MSG) n. 3606 del 4 ottobre 2019

OGGETTO: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 22 del 2015

 

L’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL – rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione; la prestazione è stata successivamente prorogata per l’anno 2016 e per le cessazioni involontarie intervenute fino al 30 giugno 2017.

L’articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha disposto infine – attraverso la modifica ed integrazione dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 – la stabilizzazione della prestazione DIS-COLL, nonché l’estensione della stessa anche a favore degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1° luglio 2017.

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all’articolo 2, rubricato: «Modifiche al decreto legislativo n. 22 del 2015», (di seguito riportato) ha introdotto una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL, modificando ulteriormente l’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 2015.

In particolare, il novellato articolo 15 prevede che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che – in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti – possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

In ragione di quanto sopra, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2019 – la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (stato di disoccupazione);

b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

Per i diversi ed ulteriori aspetti della disciplina della prestazione DIS-COLL – fatta eccezione per la novità legislativa in commento, in merito al requisito contributivo – si rinvia alle circolari pubblicate (vedi link sotto riportati) in materia dall’Istituto e, da ultimo, alla circolare n. 115 del 2017.

L’istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall’applicazione DsWeb, è stata adeguata a quanto previsto dal presente messaggio.

 

 

Il testo dell’articolo 2 del  Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»
(In Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019).
In vigore dal 5 settembre 2019

 

Art. 2.
(Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».

 

 

Si ricorda che la legge n. 208 del 2015, all’art. 1, comma 310 e successivamente il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all’art. 3 comma 3-octies hanno esteso la tutela della indennità DIS-COLL rispettivamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017. Le richiamate disposizioni normative riguardanti la prestazione DIS-COLL per gli anni 2015, 2016 e per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 sono state oggetto delle seguenti circolari INPS:

n. 83 del 27 aprile 2015;

n. 74 del 5 maggio 2016;

n. 89 del 23 maggio 2017.

Successivamente in merito alla previsione di cui all’art. 7 della legge n. 81 del 2017 che – integrando e modificando le disposizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 – ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL di cui al richiamato art. 15 per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017. L’inps con la circolare n. 115 del 19 luglio 2017 ha impartito nuove istruzioni applicative.

 

Per saperne di più:

Link al testo della Circolare Inps – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito – Direzione Centrale Entrate – n. 115 del 19 luglio 2017, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Stabilizzazione ed estensione – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – (Art. 7, comma 1, della L 22/05/2017, n. 81

Link al testo della Circolare Inps n. 89 del 23 maggio 2017, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Art. 3, comma 3-octies del DL 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L 27/02/2017, n. 19

Link al testo della Circolare Inps n. 74 del 5 maggio 2016, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22

Link al testo della Circolare Inps n. 83 del 27 aprile 2015, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22