• 16/02/2026 12:43
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Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2026 (con i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ) e il modello IVA BASE/2026 (frontespizio e quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT), con le relative istruzioni.

Il modello IVA BASE/2026 è presentato come versione semplificata del modello IVA/2026 e può essere utilizzato in alternativa a quest’ultimo, nei limiti e con le condizioni indicate nelle istruzioni dedicate.

 

 

 

 

 

Termine di presentazione e “finestra” febbraio per il quadro VP

 

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA relativa all’ anno d’imposta 2025 deve essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2026.

Le istruzioni chiariscono che il quadro VP, Liquidazioni periodiche IVA è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre (richiamo all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010). In tale caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio e, conseguentemente, il quadro VP non può essere compilato se la dichiarazione è presentata successivamente.

Sempre secondo le istruzioni:

  • se la dichiarazione è presentata entro febbraio per inviare/integrare/correggere dati omessi, incompleti o errati si compila il quadro VP (senza compilare VH/VV in assenza di dati da gestire per trimestri precedenti al quarto);
  • se la dichiarazione è presentata oltre febbraio occorre compilare il quadro VH (o VV).

 

Le istruzioni del nuovo modello

4.2.17 – QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

 

Il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.

Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.

 

Modalità di presentazione (solo telematica) e tardività

 

La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate: può essere trasmessa direttamente dal dichiarante, tramite intermediario, tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato) oppure tramite società appartenenti al gruppo (art. 3, comma 2-bis, D.P.R. n. 322/1998). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia.

Quanto alla tardività, le istruzioni ricordano che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide (ferma l’applicazione delle sanzioni), mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.

 

Versamento del saldo IVA e rateizzazione

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo se l’importo supera euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). È possibile versare in unica soluzione oppure rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997: le rate sono di pari importo, la prima scade al 16 marzo e le successive il giorno 16 di ciascun mese; l’ultima rata non può andare oltre il 16 dicembre. Sulle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile.

È inoltre previsto il differimento del saldo IVA alla scadenza del versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (termine fissato al 30 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; la maggiorazione si applica sulla parte del debito non compensato.

Le istruzioni richiamano anche la possibilità di un ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) ulteriori interessi dello 0,40%.

 

Le istruzioni del nuovo modello

Versamenti e rateizzazione

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 542 del 1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

 

Soggetti obbligati ed esonerati dalla dichiarazione IVA

 

Sono obbligati, in linea generale, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/72, titolari di partita IVA.

Le istruzioni indicano, “in particolare”, una serie di soggetti esonerati tra cui:

  • contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 10) o che, avvalendosi della dispensa ex 36-bis, hanno effettuato soltanto operazioni esenti (con esclusioni dall’esonero in presenza, ad esempio, di operazioni imponibili, intracomunitarie, rettifiche ex art. 19-bis2 o acquisti con imposta dovuta dal cessionario);
  • contribuenti che per tutto l’anno si sono avvalsi del regime forfetario (legge n. 190/2014);
  • contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
  • produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6);
  • esercenti attività di intrattenimento/spettacolo esonerati ex 74, sesto comma, che non hanno optato per l’IVA ordinaria;
  • imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività IVA;
  • ulteriori fattispecie elencate (ad es. art. 44, comma 3, D.L. n. 331/1993; opzione legge n. 398/1991; identificazione ex 74-quinquies; raccoglitori occasionali ex art. 34-ter; organizzazioni/APS in regimi indicati).

 

Le istruzioni del nuovo modello

 2.2. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E SOGGETTI ESONERATI

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA. Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) si vedano i successivi paragrafi 2.3 e 3.3.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami );
  • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n. 32 del 5 dicembre 2023);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter);
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, 190.

 

Utilizzo del credito IVA 2025: rigo VX5, compensazione e vincoli

 

Il rigo VX5 accoglie l’importo del credito che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo oppure compensare nel modello F24.

Le istruzioni richiamano che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale oltre 5.000 euro può essere effettuato dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; inoltre l’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del D.L. n. 78/2009 subordina la compensazione per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità (o, in alternativa, alla sottoscrizione dell’organo di controllo contabile). Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative (art. 4, comma 11-novies, D.L. n. 3/2015).

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Il credito indicato nel citato rigo VX5, per la parte eventualmente derivante dal rigo VL11, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998).

È inoltre precisato che, in caso di Gruppo IVA (artt. 70-bis e seguenti), il credito annuale maturato dal Gruppo non può essere utilizzato in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) con debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (art. 4, comma 4, D.M. 6 aprile 2018).

 

Benefici premiali ISA e CPB: esonero visto/garanzia e corretta indicazione in dichiarazione

 

Le istruzioni del frontespizio prevedono la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”: essa va barrata se il contribuente è esonerato dal visto ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50/2017.

In particolare, viene ricordato che tale norma prevede, per i soggetti che applicano gli ISA e conseguono i livelli di affidabilità individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 11 aprile 2025 benefici tra cui:

  • esonero dal visto per la compensazione di crediti IVA fino a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto (o dalla prestazione della garanzia) per i rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui.

La stessa casella va barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) di cui al D.Lgs. n. 13/2024, se l’anno oggetto della dichiarazione corrisponde a una delle annualità di concordato, poiché ai medesimi sono riconosciuti i benefici dell’art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017.

 

Le istruzioni del nuovo modello

La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformitàdeve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017. In particolare, l’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017 prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono livelli di affidabilità fiscale almeno pari a quelli individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 aprile 2025, una serie di benefici tra cui:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto (lett. a);
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui (lett. b).

La casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. La casella va quindi barrata se l’anno oggetto della presente dichiarazione corrisponde a una delle annualità per cui si è aderito al concordato preventivo.

4.1.5 – VISTO DI CONFORMITÀ

 Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

AVVERTENZA: si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:

 1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;

 2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);

 3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

 4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

 5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione;

 6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

 7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

In merito al punto 3) il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. la società tra professionisti (S.T.P.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere lett. a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  4. le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:

  1. la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2 , comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

 

Sul versante rimborsi, nelle istruzioni del quadro VX è precisato che il campo 7 (Esonero garanzia) è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia e che non deve essere compilato tra l’altro, dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. b), del decreto-legge n. 50 del 2017; dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Tale situazione va segnalata barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità posta nel riquadroFirma della dichiarazione del frontespizio.

Si ricorda che il citato campo 7 del rigo VX4 è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia.

La casella deve essere compilata indicando il codice:

“1” se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall’art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c);

“2” se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari / curatori della liquidazione giudiziale e dai commissari liquidatori;

“3” se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell’art. 8, del decreto-legge n. 351 del 2001;

“4” se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 e seguenti del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

Si evidenzia che il campo non deve essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo. La presenza dei presupposti per l’esonero dalla prestazione della garanzia di cui ai punti 1) e 4) è segnalata dalla controllante nel prospetto IVA 26/PR mediante la compilazione del quadro VS, campo 8.

 

Novità 2026: principali modifiche ai modelli dichiarativi

 

Le istruzioni generali IVA/2026 evidenziano alcune modifiche di carattere generale, tra cui:

Quadro VA: inserimento del rigo VA15 (casella) riservato alle società non operative ai sensi dell’art. 30, legge n. 724/1994;

Quadro VE: nel rigo VE38 (sezione 4) aggiunti i campi 2 e 3 per indicare imponibile e imposta relativi a prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, di cui all’art. 1, commi 59-63, legge n. 207/2024;

Quadro VJ: rinominato in “Imposta relativa a particolare tipologie di operazioni” e suddiviso in 2 sezioni; la sezione 2 è riservata agli acquisti di servizi da parte delle imprese della logistica sopra citate, da indicare nel rigo VJ30;

Quadro VX: nel rigo VX4 eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi;

Prospetto IVA 26/PR: nel quadro VS (sezione 1) il campo 4 diventa una casella riservata alle società non operative ex art. 30, legge n. 724/1994;

Quadro VW: eliminazione del rigo VW21 (in precedenza usato per estromettere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno da società risultate di comodo).

 

Modello IVA BASE/2026: quando è utilizzabile

 

Le istruzioni IVA BASE/2026 precisano che il modello può essere utilizzato dai soggetti IVA (persone fisiche e non) che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali IVA (senza applicare regimi speciali), hanno effettuato solo in via occasionale cessioni di beni usati/operazioni ex art. 34-bis, non hanno effettuato operazioni con l’estero non hanno operato con plafond e non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Le stesse istruzioni elencano anche varie fattispecie che escludono l’uso dell’IVA BASE/2026 (ad esempio: non residenti con stabile organizzazione/rappresentanza/identificazione diretta; soggetti tenuti all’F24 auto elementi identificativi; curatori/commissari; società in liquidazione IVA di gruppo ex art. 73; ecc.).

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