Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654/2024 apportate alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, come modificato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018.
In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.
Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.
Il modello nella versione aggiornata, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, sostituisce quanto approvato con il citato provvedimento del 21 marzo 2018.
Le scadenze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE)
Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo
giorno del mese di febbraio.
Riepilogando:
- 31 maggio 2024 è il termine ultimo per l’invio della LIPE del primo trimestre 2024;
- 30 settembre 2024 è il termine ultimo per l’invio della LIPE del secondo trimestre 2024;
- 2 dicembre 2024 è il termine ultimo per l’invio della LIPE del terzo trimestre 2024;
- 28 febbraio 2025 è il termine ultimo per l’invio della LIPE dell’ultimo trimestre 2024.
Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).
Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.
Si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 11806 del 19 gennaio 2024, ha esteso all’anno 2024 il periodo sperimentale nell’ambito del quale i destinatari dei documenti IVA precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva mediante un sistema di cooperazione applicativa su rete internet le bozze dei registri Iva mensili; i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale; le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche; la bozza della dichiarazione IVA annuale.
Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654/2024, recante: «Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni», pubblicato il 14.03.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Nuova versione del modulo di controllo per le Comunicazioni delle Liquidazioni Trimestrali IVA (IVP18)
Nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli Comunicazioni Istanze, la versione 2.0.4 del 20/03/2024 relativa al modulo Controlli Comunicazioni Liquidazioni Trimestrali IVA (codice fornitura: IVP18). Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche: aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione. Qualora il modulo di controllo risulti già installato all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto il modulo di controllo si aggiornerà automaticamente all’interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata. Si consiglia, comunque, di verificare l’avvenuto aggiornamento utilizzando le funzionalità proprie del “Desktop Telematico“ |