Pubblicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate la Bozza del modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Adempimento introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiunto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge1° dicembre 2016, n. 225. Naturalmente, diffuse anche la bozze delle istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. Il modello raccoglie i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del D. P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, il cui invio deve avvenire entro il 16 settembre. Quindi, il primo invio telematico dovrà avvenire entro il 31 maggio 2017.
Obbligo di trasmissione anche per contribuenti IVA speciali
Nelle istruzioni al nuovo modello, (costituito dal frontespizio e dal quadro VP), chiarito che contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nell’IVA esigibile e nell’IVA detratta l’imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime di appartenenza.
Le sanzioni applicabili
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

