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La legge 4 agosto 2017, n. 124 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), con l’intento  di garantire una maggiore trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, ha disciplinano il tema delle contribuzioni pubbliche e, nello specifico, gli adempimenti informativi spettanti in capo a beneficiari ed erogatori. In particolare, l’articolo 1, commi da 125 a 129, della citata legge 124/2017, ha stabilito nuovi obblighi relativi a sovvenzioni o contributi ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate in capo alle seguenti categorie di soggetti:

  • associazioni, fondazioni, Onlus;
  • cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri;
  • imprese.

 

Ora, sulla complessa materia interviene l’articolo 35 del Decreto crescita (di seguito riportato).

Di seguito, le novelle proposte nello schema di decreto legge.

Ambito oggettivo

La norma proposta precisa che deve trattarsi di «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati … » che abbiano un “valore” complessivo almeno pari a euro 10.000. La novella va vista con favore considerata l’estremamente genericità della precedente formulazione: «a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente ».

Obblighi differenziati 

Per le associazioni, fondazioni e Onlus, previsto che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall’esercizio finanziario 2018, “sui propri siti internet o analoghi portali digitali;”.

Mentre, per le imprese e le cooperative , si rende necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo (artt. 2083,. 2214, 2215, 2215-bis, 2216, 2217e 2435-ter codice civile). Per le prime, l’adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Per la seconda categoria di imprese, che non sono soggette all’ obbligo di predisposizione della nota integrativa, l’obbligo di trasparenza, in analogia a quanto previsto per le associazioni, le Onlus e le fondazioni, potrà essere assolto, mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa. “In alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l’obbligo di trasparenza sarà assolto all’interno della nota stessa” (Così, bozza relazione illustrativa) .

Tempistica

L’obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30 giugno 2019.

L’inosservanza di tale obbligo a partire dal 1° gennaio 2020, comporterà una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell’atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi informativi nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.

Il nuovo comma 125-quinquies prevede che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione in tale sistema, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dal comma 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale  digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, si provvede alla contestuale abrogazione dell’analoga disposizione contenuta all’articolo 3-quater comma 2 del DL n. 135/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 12/2019.

 

Il testo dell’articolo 35 del Decreto crescita (in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale»)

 

Articolo 35
(Obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:

«125. A partire dall’esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al periodo seguente sono tenuti a pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:)

a) ai soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

b) ai soggetti di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;

d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al periodo precedente mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro. Competente ad irrogare la sanzione è l’amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione viene stabilito altresì il termine entro il quale ottemperare all’obbligo di pubblicazione. Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis nonché il mancato pagamento  della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.

125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al periodo precedente non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 8 dicembre 2015, n. 208.

125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lett. d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

129. All’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.»

2. Il comma 2 dell’articolo 3-quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è soppresso.