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L’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (cfr. le circolari n. 107/2017 e n. 103/2018). La norma citata attribuisce all’INPS la gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un’apposita piattaforma informatica. Con l’articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di Bilancio 2023) in vigore dal 1° gennaio 2023, sono state introdotte alcune significative modificazioni alla disciplina di cui al citato articolo 54-bis. In merito all’applicazione delle nuove norme, l’Inps con circolare n. 6 del 19 gennaio 2023 ha fornito le prime indicazioni.

Link al testo della Circolare INPS n. 6 del 19 gennaio 2023, con oggetto: LAVORO – Lavoro occasionale – Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale – Limiti economici per l’accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale – Nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale – Modifiche al regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo – Limiti utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per l’agricoltura – Articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – Prime istruzioni applicative