Relativamente all’utilizzo “retroattivo” della presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo «nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica» introdotta dal comma 152, dell’articolo unico della legge di Stabilità 2016 ai fini dell’accertamento di annualità precedenti al 2016, l’Agenzia delle entrate ritiene che la richiamata presunzione operi solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016. Questa è l’anticipazione del pensiero dell’Agenzia delle entrate data dal viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, rispondendo nella VI commissione Finanze della Camera ad un’interrogazione parlamentare, la n. 5-07743Paglia (di seguito riportata).
Si ricorda che commi 152-160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) oltre a determinare per il 2016 in euro 100,00 (rispetto a euro 113,50 dovuti per il 2015) la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, introducono una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone, suddiviso in 10 rate. Dispongono, altresì, che non sarà più possibile presentare la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora). Ai sensi del comma 155 in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 154, si applicano, rispettivamente, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 471/1997: articolo 5, comma 1 (sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione); 13, comma 1 (trenta per cento di ogni importo non versato).
Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-07743 — PAGLIA e FASSINA (ATP) della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconti 10/11 febbraio 2016 –Interrogazione a risposta immediata: “chiarimenti in merito alla nuova disciplina del canone RAI”
ATTO CAMERA
VI Commissione Finanze della Camera dei deputati
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07743 presentata da PAGLIA Giovanni – Mercoledì 10 febbraio 2016, seduta n. 566
PAGLIA e FASSINA. — Al Ministro dell’economia e delle finanze.
– per sapere – premesso che:
- ai sensi dell’articolo 1, comma 152 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) chiunque detiene nel luogo in cui ha la sua residenza anagrafica un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive è tenuto a pagare il canone RAI a partire dal 1° luglio 2016 mediante addebito nella fattura relativa alla propria utenza elettrica;
- l’addebito, pertanto, scatterebbe sull’assunto che l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica del contribuente presuma da parte sua la detenzione di un apparecchio televisivo; incomberebbe, poi, in capo allo stesso contribuente l’onere di dimostrare il contrario tramite la presentazione annuale di un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate – direzione provinciale I di Torino, resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con modalità da definirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del richiamato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non è mai stata obbligatoria, ben potendo il cittadino difendersi dalle periodiche lettere di richiesta del pagamento del canone rispondendo con una semplice raccomandata. Infatti, a differenza di una normale comunicazione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà mendace espone a responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo testo unico, cosa che la rende poco raccomandabile nel caso fosse spontanea;
- la suddetta novità legislativa ha dato luogo, già dall’indomani della sua divulgazione, ad un’infinità di discussioni riguardanti soprattutto le probabili situazioni intricate per chiarire le quali si dovrà attendere il decreto attuativo o una successiva circolare ministeriale;
- inoltre, ad alimentare gli allarmismi è stata la dichiarazione rilasciata dal Sottosegretario per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, secondo il quale il corretto pagamento del canone a partire dal 2016 non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti che senza alcuna opposizione risulteranno pienamente sanzionabili, insomma alla stregua di un’autodenuncia e di ammissione del debito, facendo in tal modo diffondere il timore che lo stesso pagamento diventi l’occasione per l’Agenzia delle entrate di pretendere la riscossione degli anni arretrati, a meno che non si sia fatta opposizione inviando comunicazioni relative all’esistenza di un intestatario diverso, o al mancato possesso di apparecchi televisivi; come chiarito anche dalla Corte di Cassazione la richiesta di arretrati non potrà spingersi oltre i 10 anni anteriori, essendo la prescrizione del canone:
- infatti, sebbene il codice civile stabilisca che tutto ciò che deve essere pagato almeno una volta all’anno (o per periodi più brevi) si prescrive in cinque anni, la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto al canone Rai la natura di imposta e, come tale, ne segue la disciplina, ivi compreso il prolungamento a dieci anni della prescrizione;
- molte associazioni di consumatori, subissate quotidianamente da richieste di chiarimento, sconsigliano categoricamente di presentare, come invece raccomanda l’Agenzia delle entrate, autocertificazioni anticipate, limitandosi a consigliare di inviare solo tutte quelle variazioni intervenute che il contribuente era comunque obbligato a trasmettere anche in passato come, ad esempio, il cambio dell’indirizzo di residenza o decesso del de cuius già abbonato;
- in un comunicato congiunto diramato dall’Agenzia delle entrate e dalla Rai, il 13 gennaio 2016 si legge testualmente che: “Per qualunque dubbio o chiarimento è sempre possibile consultare il sito www.canone.rai.it, di gestione della società di radiotelevisione italiana, lasciando in tal modo ad esclusivo appannaggio di quest’ultima il rilascio d’informazioni relative a tutte le modalità di adempimento di un obbligazione tributaria quale è nel nostro Paese il canone Rai
– se non ritenga di dover assumere le iniziative di competenza al fine di chiarire definitivamente tutti gli aspetti esposti in premessa. (5-07743)
Testo della risposta del Viceministro Enrico Zanetti
5-07743 PAGLIA:
I chiarimenti in merito alla nuova disciplina del canone RAI. Giovedì 11 febbraio 2016
Testo della risposta – Con il question time in esame, gli onorevoli interroganti fanno riferimento alla recente modifica della disciplina del canone RAI introdotta dall’articolo 1, comma 152 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Gli onorevoli interroganti fanno presente, altresì, che la novità legislativa “ha dato luogo, già all’indomani della stia divulgazione, ad un’infinità di discussioni riguardanti soprattutto le probabili situazioni intricate per chiarire le quali si dovrà attendere il decreto attuativo o successiva circolare ministeriale “. Gli stessi interroganti evidenziano inoltre che: “ad alimentare gli allarmismi è stata la dichiarazione rilasciata dal Sottosegretario alle comunicazioni, Antonello Giacomelli, secondo il quale il corretto pagamento del canone a partire dal 2016 non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti che senza alcuna opposizione risulteranno pienamente sanzionabili, insomma alla stregua di un’autodenuncia o di ammissione del debito, facendo in tal modo diffondere il timore che lo stesso pagamento diventi l’occasione per l’Agenzia delle entrate di pretendere la riscossione degli anni arretrati, a meno che non sia fatta opposizione inviando comunicazioni relative all’esistenza di un intestatario diverso, o al mancato possesso di apparecchi televisivi”. Ciò premesso, gli onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell’economia e delle finanze se non ritenga di dover intervenire con proprio provvedimento al fine di chiarire definitivamente tutti gli aspetti esposti in premessa. Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, si rappresenta che per disciplinare le modalità di presentazione della predetta dichiarazione il comma 153 delle citata legge 208 del 2015 prevede l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’anzidetto provvedimento è in corso di definizione. Inoltre, si segnala che per dare attuazione a quanto previsto dalla norma dovrà essere emanato un decreto ministeriale da parte del Ministero dello sviluppo economico con il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze. Per chiarire i dubbi sorti in merito alle nuove disposizioni recate dalla legge di stabilità, sono già disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate e della RAI le risposte alle domande più frequenti (FAQ – Frequently Asked Questions). Giova precisare, infine, che qualora dopo l’emanazione del citato decreto, persistessero dubbi applicativi potranno essere forniti chiarimenti dall’Agenzia con specifici documenti di prassi.
Relativamente all’operatività della presunzione di possesso ai fini dell’accertamento di annualità precedenti al 2016, l’Agenzia delle entrate ritiene che la richiamata presunzione opera solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016.



