• 24/09/2023 0:03

Approvata la dichiarazione (sostitutiva di atto notorio) per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “Maggiorazione “Wedding-HO.RE.CA.” per bar e ristoranti

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, l’articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle suddette imprese stanziando un fondo pari a 10 milioni di euro.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, (link sito www.gazzettaufficiale.it) sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

Gli aiuti di cui al citato articolo 1 del D.L. n. 152/2021 sono erogati ai soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021. In pratica, hanno già ottenuto precedente contributo “Wedding/Horeca” e quindi svolgono come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del D.P: R. 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007:

1) 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
2) 56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
3) 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Al fine dell’erogazione del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sopracitati sono tenuti ad inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, mediante procedura web, all’Agenzia delle entrate attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024. Questo, al fine di consentire la verifica del rispetto del limite triennale di aiuti di Stato previsto dal regime “de minimis”.

La citata dichiarazione può essere presentata a partire dal giorno 7 novembre 2022 e non oltre il giorno 21 novembre 2022. Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova dichiarazione con dati corretti, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa

L’Agenzia delle entrate procede alla erogazione delle risorse finanziarie assegnate dall’articolo 1, comma 17-bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n.152 a tutti coloro che hanno ottenuto il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 2021, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30, e che hanno presentato la dichiarazione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2022, prot. n. 406608/2022.

In particolare, il 70% delle predette risorse finanziarie viene ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari; in aggiunta, il 20% dell’assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che nell’anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 100 mila euro e il restante 10% si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 300 mila euro.

L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa a fronte della dichiarazione presentata è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” indicato dal soggetto nella dichiarazione ora approvata.

Si ricorda che l’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, (link sito www.gazzettaufficiale.it), stabilisce che per l’attribuzione del contributo si applicano le procedure di cui al decreto del 30 dicembre 2021, (link sito www.gazzettaufficiale.it) attuativo dell’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021 n.73.

Ciò premesso, con il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2022, prot. n. 406608/2022 definite le modalità di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis”, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dei predetti decreti.

Nella dichiarazione approvata, oltre ai dati identificativi del soggetto dichiarante e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene l’indicazione dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis”, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024, ricevuti dallo stesso e dall’intera impresa unica di cui il dichiarante fa parte. Se l’impresa ha già superato il limite “de minimis”, questa non potrà ricevere il contributo.

L’Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione. I contributi sono erogati sullo stesso conto corrente sul quale è stato erogato il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73. L’Agenzia comunica al soggetto che ha inviato la dichiarazione ovvero al suo intermediario delegato, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” –, l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano il mancato riconoscimento del contributo.

Qualora non sono superati i controlli nella citata area del portale è comunicato il mancato riconoscimento del contributo e i motivi che lo hanno determinato.

Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l’Agenzia delle entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

I dati e le informazioni contenute nelle istanze e nelle dichiarazioni pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse – sulla base di protocolli d’intesa – dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico- finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011. Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2022, prot. n. 406608/2022, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis” al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233», pubblicato il 02.11.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244