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Cancellazione sindaco cessato dal registro delle imprese: sanzioni per gli amministratori in caso di inerzia

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Il MISE, con circolare n. 3687/C del 9 febbraio 2016, prot. 33871, ha fornito una interessante risposta al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad un quesito in merito agli aspetti pubblicitari relativi alla cancellazione dal registro delle imprese del sindaco dimissionario. In estrema sintesi nel documento di prassi viene affermato che decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, nell’inerzia pubblicitaria dell’organo amministrativo, si verificano due conseguenze: una di ordine sanzionatorio, connessa all’applicazione dell’art. 2630 Codice civile, ed una di ordine pubblicitario connessa all’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio, a seguito della segnalazione a sensi dell’art. 9 della legge 241 del 1990, da parte del sindaco cessato. Resta ovviamente fermo ed impregiudicato l’ordinario svolgimento del procedimento di iscrizione d’ufficio secondo le regole dettate dall’art. 2190 Codice civile.

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