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Applicazione del super e dell’iper ammortamento. Ribadita la validità del principio di non discriminazione dell’acquisto tramite contratto di leasing

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Ott 24, 2017
“Proroga” del super ammortamento per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento). L’acconto può trasformarsi in maxicanone
Ambito temporale delle maggiorazioni

Ribadita la validità del principio di non discriminazione degli investimenti effettuati tramite contratto di leasing. Come chiarito, infatti, dalla Risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017 dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della “proroga” della maggiorazione, cd. super ammortamento, anche agli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) è irrilevante che l’acconto legittimante la citata estensione temporale dell’agevolazione, a seguito della compensazione, si “trasformi” sostanzialmente in un maxicanone. Ciò pare sufficiente a quello che importa realmente al Legislatore; cioè che alla data prevista dalla norma (1) esista, sia l’impegno all’acquisizione del bene sia il versamento minimo da parte dell’investitore. Per le medesime considerazioni, aggiunge inoltre l’Agenzia, è possibile ugualmente fruire della maggiorazione, anche nel caso di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing, a patto che venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

Riguardo alla “proroga” della maggiorazione per gli investimenti, nel documento di prassi si coglie anche l’occasione per rammentare che per i beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza dell’ordine e degli acconti del 20 per cento entro il 31 dicembre 2017 risulta relativamente semplice in quanto sia il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2017 sono momenti temporali agevolmente individuabili, relativamente ai quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.). Mentre per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve essere:

  • sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing;
  • avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

 


Nota (1) — La proroga, pone solo la condizione che entro alla data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 E del 24 ottobre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing – Ambito temporale delle maggiorazioni – Condizioni affinché si realizzino le ipotesi di ammissibilità delle maggiorazioni anche gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018 – Esistenza dell’impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017 – Applicazione della proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) in caso di investimenti in leasing – Fattispecie – Compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing – Restituzione dell’acconto e stipula del contratto di leasing con versamento al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L 28/12/2015, n. 208 – Art. 1, commi 8 e 9, della L 11/12/2016, n. 232 – Art. 14, comma 1, lettere a) e b), del DL 20 giugno 2017, n. 91, conv., con mod., dalla L 03/08/2017, n. 123

 

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