• Dom. Set 20th, 2026

Infedeltà della dichiarazione in conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito: quando è possibile applicare la riduzione delle sanzioni di cui all’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 471/1997

Byadmin

Ott 23, 2017
image_pdfimage_print

È stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 131/E del 23/10/2017 che fornisce chiarimenti sull’applicabilità della circostanza attenuante introdotta dal decreto sulle sanzioni del 2015 in tema di infedele dichiarazione per errori sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 131 del 23 ottobre 2017 con oggetto: SANZIONE TRIBUTARIE – Riforma del regime sanzionatorio – Violazione del principio di competenza fiscale – Applicazione del favor rei visto il rilevante abbattimento delle sanzioni – Infedele dichiarazione – Errori sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito – Sanzioni – Applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 18 /12/1997, n. 471 come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 158/2015

Condividi