• 20/04/2024 13:40

Applicato il principio di non contestazione alla prova della carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento

Byadmin

Mag 29, 2015

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento del processo tributario – Principio di non contestazione – Applicabilità – Fondamento – Conseguenze – Mancata contestazione del fatto rilevante dedotto dal contribuente – Efficacia – Esonero dall’onere della relativa prova – Sussistenza – Applicazione in una controversia in merito alla idoneità alla sottoscrizione di un atto impositivo in riferimento al presupposto soggettivo – In particolare – Applicazione per provare la illegittima titolarità dell’Ufficio provinciale – Art. 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 88, 115, 167 e 416 c.p.c. – Art. 111 Cost

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XIII – Sentenza n. 2184 del 19 maggio 2015

In presenza di una eccezione di nullità dell’atto impositivo per carenza dei poteri di firma del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, spetta dell’Amministrazione Finanziaria convenuta, provare, mediante la produzione di idonea documentazione, che il Direttore dell’Ufficio provinciale sia stato nominato in quanto vincitore di una procedura concorsuale aperta e pubblica e non per assegnazione di mansioni superiori, senza concorso pubblico. Ciò premesso, se l’Ufficio non contesta l’eccezione di parte che il Direttore provinciale non sia un dirigente legittimo, in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. come novellato dalla legge n. 69/2009, applicabile anche al processo tributario, gli atti sottoscritti personalmente o delegati dal “capo dell’ufficio” decaduto sono nulli. Infatti, in conformità con un consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, la non contestazione del convenuto Ufficio erariale, è condotta univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti. (Massima redazionale)

Vedi: Cass., SS.UU., 761/2002, Sez. V Civile Trib., 1540/2007 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2008, pag. 1867), 15113/2009 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2009, pag. 2274), 25136/2009 (in “Finanza & Fisco” n. 43/2009, pag. 3832), 110/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2015, pag. 297)

Sull’operatività del cd. principio di non contestazione, la Corte di Cassazione, Sez. V, con sent. n. 13834 del 18 giugno 2014 ha avuto modo di precisare che nel processo tributario, il principio di non contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni poiché la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, né determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati.

Sull’ambito di operatività nel processo tributario del principio di non contestazione la Corte di Cassazione, Sez. V, con sent. n. 2196 del 6 febbraio 2015 ha stabilito il principio di cui all’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza.

 Link al testo integrale della sentenza