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La nullità degli atti impositivi sottoscritti o delegati da “capi dell’ufficio” decaduti è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d’ufficio

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Mag 29, 2015

ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento – Contenuto – Sottoscrizione – Carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Direttore provinciale decaduto perché nominato in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale – Nullità assoluta dell’atto impositivo – Ragioni – Carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Atto impositivo emesso in carenza di potere – Conseguenze – Vizio comportante la nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione – Rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ex art. 21-septies della L 07/08/1990, n. 241 – Art. 56, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del DPR 29/09/1973, n. 600

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XIII – Sentenza n. 2184 del 19 maggio 2015

Nullo l’atto impositivo, se il direttore provinciale che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento risulta privo della qualifica dirigenziale perché acquisita in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale. In tal caso la carenza del potere di firma del soggetto che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento indicato nella persona del direttore provinciale configura un’ipotesi di carenza di potere prevista dall’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ne consegue la nullità assoluta dell’atto impositivo che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio.)

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