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Antiriciclaggio. Arrivano le regole tecniche per i commercialisti

Byadmin

Gen 23, 2019

Approvate dal Consiglio nazionale le disposizioni attuative che saranno vincolanti tra sei mesi

Riflettori puntati su valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione di documenti, dati e informazioni

Arrivano le regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio. Nella seduta del 16 gennaio, il Consiglio nazionale della categoria ha approvato il documento Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90. Il testo è stato redatto su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF del dicembre 2018.
Al fine di consentire agli iscritti l’apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche, il Consiglio nazionale dei commercialisti promuoverà nei prossimi sei mesi specifiche attività di formazione in modalità e-learningDecorso tale periodo le regole saranno considerate vincolanti per gli iscritti.

In una informativa inviata agli Ordini territoriali, il Consiglio nazionale ricorda che l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 demanda agli organismi di autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare regole tecniche attuative del D.Lgs. 231/2007, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.

Le regole tecniche, emanate dal Consiglio nazionale in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono rivolte agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

  • valutazione del rischio (artt. 15-16 D.Lgs . 231/2007);
  • adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. 231/2007);
  • conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 D.Lgs. 231/2007).

Con riferimento alla valutazione del rischio, le regole tecniche attuano le previsioni normative inerenti all’obbligo di valutare, da un lato, il rischio di riciclaggio connesso ai clienti e alle prestazioni professionali (già vigente dal 2007) e, dall’altro, l’esposizione al rischio di riciclaggio degli stessi soggetti destinatari della normativa, secondo la metodologia indicata dalla Commissione europea.

Le regole tecniche sulla adeguata verifica della clientela, anche semplificata e rafforzata, prestano particolare attenzione agli studi associati e alle società tra professionisti, nelle quali con le opportune cautele i relativi obblighi possono essere espletati in modalità centralizzata.

La conservazione dei documenti, dati e informazioni è disciplinata con riferimento sia alla modalità di adempimento cartacea che a quella informatica.

“Con questo documento – afferma il presidente nazionale della categoria, Massimo Miani – ci siamo impegnati a definire indicazioni che tutelino il più possibile i colleghi e ne semplifichino l’attività, ad esempio nell’ambito delle funzioni ausiliarie del giudice e nel caso del collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti. Uno sforzo che abbiamo compiuto tenendo inevitabilmente conto degli spazi ristretti concessici da una legge che, come noto, giudichiamo comunque eccessivamente penalizzante per i professionisti in quanto ancora oggi troppo concentrata sugli adempimenti formali”.

Link al documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90” . (Link esterno al sito web:  www.commercialisti.it)