• 24/04/2024 15:01

Progressiva eliminazione degli studi di settore. Approvato l’elenco degli ISA da elaborare per il periodo d’imposta 2017

Dagli studi di settore agli Isa
Dagli studi di settore agli Isa

L’Agenzia delle Entrate ha individuato i primi Isa (Indici sintetici di affidabilità) destinati a sostituire gli studi di settore di 1,4 milioni di contribuenti già nel 2018. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017, prot. n. 191552/2017, infatti, si individuano i primi 70 Indici che dovranno essere elaborati quest’anno e che potranno essere già applicati, a seguito di approvazione con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal periodo d’imposta 2017. Gli altri Isa saranno individuati entro gennaio 2018 e successivamente elaborati nel corso dell’anno, per coinvolgere, a regime, circa 4 milioni di operatori economici, che rappresentano l’intera platea dei soggetti interessati dagli studi di settore. Dal 2018 imprese e professionisti potranno, così, avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado (scala da 1 a 10) di affidabilità/compliance. Il provvedimento riporta anche le attività economiche, suddivise per settore, per le quali saranno elaborati gli Indici.

La platea degli interessati dai nuovi Indici, oltre un milione

I nuovi 70 Indici riguarderanno circa 1,4 milioni di contribuenti. In particolare, 29 Indici sintetici di affidabilità saranno elaborati per il settore del commercio; tra le attività interessate vi sono quelle del commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all’ingrosso di mobili. Sono invece 17 gli Indici individuati per il comparto dei servizi, tra cui carrozzieri e meccanici, parrucchieri e barbieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, ma anche intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici. Per le manifatture gli Indici individuati sono 15 e riguardano, tra gli altri, la fabbricazione di articoli da viaggio, borse, la fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma. Per i professionisti i nuovi Isa riguardano 9 diverse attività di lavoro autonomo, tra le quali quelle dei disegnatori grafici, dei geometri e degli studi legali.

I vantaggi per i contribuenti

I contribuenti che risulteranno “affidabili” agli Isa avranno accesso a significativi benefici premiali su più livelli. In particolare, in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, la cui definizione è demandata ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia il comma 11, del 9-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1047), prevede:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità relativamente all’IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;

b)  l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica (art. 30 della legge n. 724 del 1994 e comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);

d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

e)  l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;

f)  l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

Peraltro, il successivo comma 12 del 9-bis, del D.L. 50/2017, demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali indicati al precedente comma 11. Il comma 13, infine dispone che, in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, non si applicano le agevolazioni previste dalle lettere c), d), e), f) del comma 11 in riferimento al periodo d’imposta interessato dai benefici premiali.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017, prot. n. 191552/2017, recante: «Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2017»