• 29/03/2024 7:51

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, Suppl. Ordinario n. 18, il Decreto 28 aprile 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022», (di seguito riportato).

Si evidenzia che all’articolo 8 del D.M. 28 aprile 2023 prevista una ulteriore causa di esclusione dagli ISA. In particolare, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, gli indici, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita IVA partire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, i contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sulla base di quanto disposto citato articolo 8, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

 

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA

 

a) i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

b) i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;

d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;

e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

f) i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (per un approfondimento si veda anche il paragrafo 2.3.1 delle Istruzioni ISA 2023 parte generale);

g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;

h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commis- sione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

l) le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);

m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

n) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;

o) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U;

p) i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

q) i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021.

 

Attenzione – I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere f), p) e q).

 

Vedi anche: ISA 2023: approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati relativi al periodo d’imposta 2022

 

 

Il testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 aprile 2023, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022».

In Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, Suppl. Ordinario n. 18.

Per gli allegati clicca nel link posto nel riquadro sottostante:

Link al testo integrale del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 aprile 2023, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022». In Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, Suppl. Ordinario n. 18.

 

IL VICE MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l’art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attività economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate;

Visto l’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività;

Visto l’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

Visto l’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, che ha previsto il regime forfetario agevolato;

Visto l’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

 Visto il comma 2 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’art. 24 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, che prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati;

Visto il medesimo comma 2 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate;

Visto il comma 3 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Visto il comma 7 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti;

Visto il comma 8 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l’istituzione di una Commissione di esperti che è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell’approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull’idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché’ sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici;

Visto l’art. 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dall’art. 24 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, che ha disposto che gli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del medesimo art. 80, sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l’art. 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dall’art. 29 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che applicano il regime forfetario ai sensi del medesimo art. 86 sono escluse dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l’art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95, che ha disposto che alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall’art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, modificata con successivi decreti del 13 agosto 2020 e del 30 novembre 2021;

Visto l’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente le modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Visto l’art. 24 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 che ha, da ultimo, modificato l’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023 concernente l’approvazione di centosettantacinque modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2022;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 marzo 2022 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Visto il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2023 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l’unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l’attribuzione all’on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell’economia e delle finanze;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 6 aprile 2023;

 

Decreta:

Art. 1
Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

1. Sono approvate, in base all’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 21 marzo 2022 e 8 febbraio 2023, indicate nei successivi articoli.

2. Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.

 

Art. 2
Approvazione della revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

1. La metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, al fine di tenere conto, in base all’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato, da ultimo, dall’art. 24 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, alle tensioni geopolitiche, all’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 4.

 

Art. 3
Indici di concentrazione della domanda e dellofferta per area territoriale

 

1. Gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero, di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1.

2. Tali indici sono individuati anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al precedente art. 2.

 

Art. 4
Misure di ciclo settoriale

 

1. Le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, degli effetti dell’andamento congiunturale, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 2.

2. Tali misure sono individuate anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al precedente art. 2.

 

Art. 5
Modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze 21 marzo 2022 e 8 febbraio 2023

 

1. Le note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 21 marzo 2022 e 8 febbraio 2023 sono integrate, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, secondo quanto riportato nell’allegato 3.

 

Art. 6
Modifiche delle territorialità

 

1. L’aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale, a seguito della ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell’anno 2022, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 5. A seguito di tali ridenominazioni, sulla base delle analisi riportate nelle note tecniche e metodologiche di cui agli allegati 6, 8, 9 e 10, non è risultato necessario l’aggiornamento delle ulteriori territorialità attualmente in vigore.

2. Le modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale CM05U, relative all’aggiornamento della «Territorialità dei Factory outlet center», sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 7.

 

Art. 7
Programma informatico di ausilio allapplicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

1. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate, di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al presente decreto.

 

Art. 8
Contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

1. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2021.

2. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sulla base di quanto disposto al comma 1, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2023

Vice Ministro: Leo

 

Link al testo integrale del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 aprile 2023, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022». In Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, Suppl. Ordinario n. 18.

 

ALLEGATO 1 – NOTA TECNICA E METODOLOGICA INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE INDICI DI CONCENTRAZIONE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

ALLEGATO 2 – NOTA TECNICA E METODOLOGICA INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE MISURE DI CICLO SETTORIALE

ALLEGATO 3 – NOTA TECNICA E METODOLOGICA INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE Integrazioni alle NTM già approvate Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 4 NOTA TECNICA E METODOLOGICA INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE Correttivi straordinari

ALLEGATO 4.A SUB ALLEGATO – INTERVENTI CORRETTIVI STRAORDINARI

ALLEGATO 5 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI A LIVELLO COMUNALE UTILIZZATE NELL’AMBITO DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA)

ALLEGATO 6 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE ISA CK04U – ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI

ALLEGATO 7 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE ISA CM05U – Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori

ALLEGATO 8 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE ISA CG44U – Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere

ALLEGATO 9 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE ISA CG58U – Strutture ricettive all’aperto

ALLEGATO 10 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE ISA CG72U – Trasporto terrestre di passeggeri