L’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 9 del 12 gennaio 2024, recante la «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari», ha introdotto, all’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, il nuovo comma 3-bis (di seguito riportato) che prevede – in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lett. d), del medesimo D.P.R. IVA, conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione dei predetti libri e documenti – la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti.
La comunicazione, che può essere trasmessa dal depositario solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni previsto dal comma 3 del citato articolo 35, deve essere preceduta dall’avviso al cliente depositante dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’Agenzia delle entrate.
Il citato comma 3-bis ha, quindi, demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del modello per la comunicazione nonché la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.
Orbene, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024, prot. n. 198619/2024 è stato, pertanto, approvato il suddetto modello con le relative istruzioni. Con il medesimo provvedimento previsto, altresì, che la comunicazione sia inviata dal depositario esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La data di disponibilità della citata procedura web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate: da quel momento, sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni di cessazione di incarico avvenute dal 13 gennaio 2024, data di entrata in vigore della disposizione normativa.
Nel provvedimento precisato, inoltre, che con l’acquisizione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate, è rilasciata una attestazione che riporta la data a partire dalla quale il luogo di deposito dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti sopra indicati si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante, secondo quanto disposto dal richiamato comma 3-bis dell’articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (di seguito riportato). La comunicazione del depositario, con la relativa attestazione di cessazione, è resa disponibile al depositario e al cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Come chiarito nelle istruzioni, il nuovo modello deve essere utilizzato dai depositari di libri, registri, scritture e documenti di cui all’art.35, comma 2 lettera d), del D.P.R n.633/1972 per comunicare all’Agenzia delle entrate, ai sensi del citato comma 3-bis dell’art. 35, la cessazione dell’incarico nel caso in cui il depositante non abbia provveduto, nei termini normativamente previsti, a comunicare la variazione del soggetto presso il quale sono detenuti i predetti libri e documenti. Il modello può essere presentato dal depositario esclusivamente dopo aver informato il depositante, tramite posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R, dell’intenzione di effettuare la presente comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Il testo dei commi da 1 a 3-bis dell’art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività
1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni; (lettera inserita dall’art. 27, comma 1, lettera a), del DL 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122, a decorrere dal 31.05.2010)
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.
3-bis. Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico. Il depositario, assolto l’onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione di cui al primo periodo è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. (Comma inserito dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1, a decorrere dal 13.01.2024)
Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024, prot. n. 198619/2024, recante: «Approvazione del modello per la comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 17.04.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244