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Dichiarazione IRAP 2024: novità, termini e sanzioni | La prassi amministrativa (circolari, risoluzioni e risposte alle istanze di interpello) sull’IRAP

ByRedazione fiscale

Mar 28, 2024 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68659/2024, approvato il nuovo modello di dichiarazione “Irap 2024” con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2024 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il nuovo modello IRAP è composto dal frontespizio e dai quadri IP (Società di persone), IC (Società di capitali) IE (Enti non commerciali), IK (Amministrazioni ed Enti Pubblici), IR (Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento), IS (Prospetti vari).

 

Devono presentare la dichiarazione IRAP:

 

  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’Irap mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Non sono soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche nonché i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP, sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione IRAP se determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare il modello IRAP al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.

I soggetti non residenti sono tenuti alla dichiarazione IRAP se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

 

Modelli da utilizzare. Casi particolari

 

Nelle istruzioni edizione 2024, oltre ad evidenziare che i contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2023 non devono utilizzare il modello in esame ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione), precisato che “Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 da dichiarare nel modello IRAP 2024 relativo al periodo d’imposta 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023. (Si veda la risoluzione n. 92 del 20 settembre 2011 in “Finanza & Fisco” n. 31/2011, pag. 2676). Qualora il modello IRAP 2023 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nel modello approvato nel 2024, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

 

Termini di presentazione. Nuovo termine al 15 ottobre (ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. recante disposizioni in materia di procedimento accertativo) con modelli tardivi inviabili entro il 13 gennaio 2025 (entro 90 giorni dalla scadenza)

 

In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come da ultimo novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2024, pag. 305).

 

Tuttavia, in base all’articolo 38, comma 1, del “successivoDecreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023:

 

  • per le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);

 

 

In caso di trasformazione, fusione o scissione totale

Ai fini IRAP, l’articolo 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dispone che:

«1. In caso di trasformazione di una società non soggetta all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica.

2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica.

3. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell’articolo 123-bis (ora 173) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.».

 

  • per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, il termine è fissato nel quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 

Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

 

Ad esempio, una società di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), del Tuir, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 15 ottobre 2024. Una società invece con periodo d’imposta 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024, dovrà presentare la dichiarazione IRAP 2024 entro il 15 aprile 2025.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, § 4.5 – in “Finanza & Fisco” n. 4/2002, pag. 441). Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Ne deriva che il termine ultimo per l’invio da parte dei “soggetti solariè il 13 gennaio 2025 (Lunedi), ovvero 90 giorni dal termine originario del 15 ottobre 2024. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. A tal riguardo, si ricorda che il termine di decadenza per la notifica degli atti di accertamento è l’ultimo giorno del quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.

Pertanto, nel caso in cui si optasse per l’invio delle dichiarazioni IRAP 2024 avvalendosi degli ulteriori 90 giorni (c.d. dichiarazione tardiva), sarebbe consigliabile, al fine di evitare il cd. “rigenerazione dei termini per effetto del disposto dell’art. 1, comma 640, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, l’invio della dichiarazione entro il 31 dicembre 2024, così da non far scattare l’estensione del termine di accertamento.

 

Sanzioni per la dichiarazione tardiva entro 90 giorni

 

La tardiva presentazione della dichiarazione IRAP entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario è soggetta alla sanzione di 250 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, prevista nei casi di omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta. La sanzione per mezzo dell’istituto del ravvedimento può essere ridotta a 1/10 (dunque, pari a 25 euro), da versare con F24, utilizzando il codice tributo “8911”. (cfr. par. 2.2.3. Dichiarazione tardiva della circolare dell’Agenzia delle entrate 42 del 12 ottobre 2016 in “Finanza & Fisco” n. 19/2016, pag. 1514)

Naturalmente, se dalla dichiarazione dovessero risultare imposte a debito non versate, la regolarizzazione di tale violazione prevede il pagamento della sanzione per omesso versamento. Anche in questo caso, si può regolarizzare pagando la sanzione per omesso versamento ridotta in base dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

 

Le sanzioni in caso di dichiarazione omessa

 

A carico del contribuente ex articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

 

La mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l’applicazione della sanzioni prevista per dall’articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

 

In base della schema di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario

(Il Decreto delegato è ancora in fase di schema in attesa dei pareri delle commissioni parlamentari e dell’approvazione definitiva (con eventuali modifiche) del Governo)

 

Le sanzione per dichiarazione omesse si riduce e si differenzia a seconda di quando avviene la regolarizzazione:

  • sanzione base del 120 per cento;
  • sanzione del 75 per cento in caso di definizione spontanea prima della formale conoscenza di verifica.

Resta ferma l’applicazione delle riduzioni per ravvedimento.

 

Testo a fronte delle modifiche apportate dall’articolo 2 dell’Atto del Governo A.G. 144 contenente lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario

 

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)
Testo vigente Modificazioni apportate dall’art. 2 dell’A.G. 144
Art. 1
(Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive)
Art. 1
(Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive)
1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.
2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo.
3. La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 3. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250. Identico.
5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Identico.
6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2. Identico.
6-bis. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell’applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2. Identico.
7. Nelle ipotesi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2. Identico.
8. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi. Abrogato.

 

 

 

Responsabilità dell’intermediario abilitato ex articolo 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

 

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (cfr. par, 4.1. della circolare 27 settembre 2007, n. 52/E, in “Finanza & Fisco” n. 34/2007, pag. 2794).

È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Si ricorda a tal proposito che l’omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte degli intermediari o di chi presta assistenza fiscale consente all’ufficio di sanzionare le relative condotte riconoscendo tuttavia l’applicazione del cumulo giuridico. (Così, Cass. Sez. V – T, Ordinanza n. 24649 del 19 ottobre 2017; Conf. Cass. 11741/2015 in “Finanza & Fisco” n. 11/2015, pag. 731 e 11742/2015, 12682/2015 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati, 13238/2015, 2597/2016). Vedi anche, l’articolata ordinanza della Sez. V, n. 14246 del 25 maggio 2021 – Presidente: De masi Oronzo, Relatore: Pepe Stefano – nella quale si è affermato che il “trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 12 è quello del cumulo giuridico, risulta, quindi, applicabile anche quando la condotta si concretizza in più azioni od omissioni che comportano più violazioni della stessa disposizione (concorso materiale). In tale ultimo caso è, tuttavia, necessario che la violazione si connetta ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione, anche periodica, del tributo. Pertanto, mentre ai fini dell’applicazione del cumulo giuridico, nei casi di concorso formale (caratterizzati da una sola azione), è irrilevante la natura formale o sostanziale della violazione, per l’applicazione del cumulo giuridico nelle ipotesi di concorso materiale (caratterizzati da più azioni) essa è esclusa quando le violazioni abbiano natura sostanziale, dando esse luogo all’eventuale applicazione del comma 2, dell’art. 12 cit, o di sanzioni distinte per ciascuna di esse (cumulo materiale). Alla luce del riportato quadro normativo occorre valutare se la condotta del commercialista che ritarda l’invio telematico di più files contenti diverse dichiarazioni a lui consegnate da più contribuenti è applicabile l’art. 12 cit. che prevede il trattamento del cumulo giuridico sia per il concorso formale che per il concorso materiale. Nel caso di specie si è in presenza di una ipotesi di violazione formale, in quanto il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario non ha inciso in alcun modo sulla posizione fiscale dei contribuenti, i quali hanno comunque provveduto a pagare l’imposta scaturente dalla dichiarazione, avendo la CTR accertato che ‘le dichiarazioni tardive sono state inviate effettivamente oltre i 30 giorni rispetto alla consegna del contribuente, ma comunque entro i termini di scadenza previsti per l’invio della dichiarazione, per cui nessun danno vi è stato né per il contribuente’, né per il Fisco”.

 

Dopo questi brevi cenni su termini e sanzioni, si elencano le principali modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione IRAP/2024.

 

Utili delle Federazioni Sportive Nazionali. Condizioni per la non concorrenza a formare il valore della produzione netta ai fini IRAP

 

QUADRI IP, IC O IE – Altre variazioni in diminuzione

 

Nei codici, per la compilazione dei righi “Altre variazioni in diminuzione” dei quadri IP, IC o IE evidenziato che nel codice 18, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, va indicato l’ammontare degli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale che non concorrono a formare il valore della produzione netta ai fini dell’Irap a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali (art. 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituito dall’art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 13/06/2023, n. 69).

Si ricorda che l’agevolazione decritta nel novellato codice 18 a seguito delle modiche introdotte dall’art. 19, comma 1, D.L. 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, mantiene sempre il suo carattere temporaneo per gli anni 2022, 2023 e 2024, tuttavia opera:

1) a condizione che gli utili siano destinati integralmente (al 100 per cento, anziché – come previsto a legislazione previgente – del 20 per cento) al finanziamento delle attività agevolate;

2) purché gli utili siano destinati, più generalmente, alle attività statutarie non commerciali anziché, come disposto più specificamente nella legislazione previgente, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Abrogato, altresì, il comma 187 che subordinava l’efficacia delle disposizioni alla preventiva autorizzazione dell’unione europea in materia di aiuti di Stato.

 

QUADRO IK – Amministrazioni ed enti pubblici

 

La sopra illustrata modifica, di cui all’art. 19, comma 1, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, rileva anche nella compilazione della Sezione II del quadro IK, che come è noto, va compilata dalle amministrazioni pubbliche che svolgono anche attività commerciali e/o quelle di cui all’art. 9 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e che optino per la determinazione della base imponibile secondo le regole dell’articolo 5 del medesimo D.Lgs. Di conseguenza, chiarito che ai fini della determinazione della base imponibile nel rigo IK19, colonna 2, “per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, l’ammontare degli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale che non concorrono a formare il valore della produzione netta ai fini dell’IRAP a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali (art. 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)”.

 

Quote dei compensi per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che non concorrono alla determinazione della base imponibile dell’IRAP

 

Nel modello trova ingresso la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85mila euro

 

Quadro IC – Società di capitali

 

Con riferimento alla detassazione dei compensi di lavoro sportivo, nel QUADRO IC (utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali ed equiparati per la determinazione del valore della produzione) è stata gestita l’esenzione dalla base imponibile Irap dei compensi di lavoro sportivo erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo.

In particolare, chiarito che Sezione IV (Variazioni in aumento e in diminuzione), chiarito nel rigo IC43, vanno indicati i componenti negativi indeducibili di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), qualora contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP, con esclusione dei singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro che non concorrono alla determinazione della base imponibile (in base all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, come modificato dall’art. 1, comma 29, del D.Lgs. n. 120 del 2023).

Dello stesso tenore le istruzioni alla compilazione della Sezione V riservata alle Società in regime forfetarioovvero società che abbiano optato per la determinazione forfetaria del reddito ai fini IRES e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446; trattasi, ad esempio, delle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro che, per effetto dell’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, hanno optato per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle società secondo le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 o delle società che hanno applicato il regime previsto dall’articolo 1, comma 423, della legge n. 266/05 per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali (cfr. Capitolo II, par. 3 della circolare n. 20 del 18 maggio 2016 in “Finanza & Fisco” n. 7/2016, pag. 432). In particolare, anche per tali soggetti, evidenziato che nel rigo IC60, dall’ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi vanno esclusi i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro (che non concorrono alla determinazione della base imponibile in base all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, come modificato dall’art. 1, comma 29, del D.Lgs. n. 120 del 2023).

 

Quadro IE – Enti non commerciali

 

Anche nel QUADRO IE (utilizzato dagli enti non commerciali ed equiparati) per la determinazione del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nella Sezione I (Attività non commerciale) nelle istruzioni alla compilazione del rigo IE2 chiarito che non concorrono a formare la base imponibile le somme di cui alla lett. c) dello stesso articolo 50 esenti dall’Irpef relative a borse di studio o assegni “nonché i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro in base all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, come modificato dall’art. 1, comma 29, del D.Lgs. n. 120 del 2023”. Stessa specifica nella successiva Sezione II (Attività commerciale) in relazione alle variazioni in aumento. In particolare, stabilito che nel rigo IE20, che dai componenti negativi indeducibili di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), qualora contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP vanno esclusi “i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro che non concorrono alla determinazione della base imponibile in base all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, come modificato dall’art. 1, comma 29, del D.Lgs. n. 120 del 2023)”. Infine, nella Sezione III riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell’IRES di un regime forfetario di determinazione del reddito (quali le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l’attività di assistenza fiscale di cui all’articolo 78 della legge n. 413 del 1991, i soggetti che esercitano “altre attività agricole” di cui all’articolo 56-bis del Tuir, ecc.) e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446. Tale previsione si rende applicabile anche agli enti che, ai fini dell’IRES, si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 145 del Tuir. Visto che per i sopra citati soggetti il valore della produzione è costituito dal reddito d’impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell’importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi, evidenziato che nel rigo IE35, dall’ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi vanno esclusi i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro che non concorrono alla determinazione della base imponibile in base all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, come modificato dall’art. 1, comma 29, del D.Lgs. n. 120 del 2023).

 

Lavoratori stagionali. Modificate le istruzioni per la deduzione dei contributi assicurativi

 

Quadro IS – Prospetti vari

 

Modificate le istruzioni concernenti la deduzione del costo per il personale, in cui è stato specificato al rigo IS7 che per i lavoratori stagionali, la deduzione integrale dei contributi assicurativi va, invece, indicata nel rigo IS1. In particolare, per questi lavoratori le istruzioni chiariscono che “la deduzione … è altresì ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto (ad eccezione dei contributi assicurativi comunque integralmente deducibili), per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. Nella colonna 1 del rigo IS7 va indicata la quota della deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies fruita per i lavoratori stagionali già ricompresa nella colonna 2 del medesimo rigo. Per i predetti lavoratori stagionali la deduzione integrale dei contributi assicurativi va, invece, indicata nel rigo IS1.

 

La Prassi amministrativa (circolari, risoluzioni e risposte alle istanze di interpello) sull’IRAP

 

Circolari

 

Nuova IRPEF e abolizione dell’IRAP per le persone fisiche

Nuova curva IRPEF e esclusione dall’Irap delle persone fisiche: primi chiarimenti sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sul perimetro “no Irap” per i professionisti e imprese individuali

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 18 febbraio 2022: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Trattamento integrativo – Addizionali all’IRPEF – Obblighi dei sostituti – Istituzione dell’assegno unico e universale – Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia – Esclusione dall’ambito soggettivo IRAP per professionisti e imprenditori individuali – Artt. 11, 12 e 13, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2, del D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi da 2 a 8, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) – Art. 1, del D.Lgs. 29/12/2021, n. 230»

 

La circolare “Omnibus” sulla legge di Bilancio 2019

Abrogazione deduzioni e credito d’imposta IRAP

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019: «NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – Legge di Bilancio 2019 – Primi chiarimenti – Estensione del regime forfetario – Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e lavoratori autonomi – Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF – Proroghe delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia e del risparmio energetico – Iper ammortamento e Cloud computing – Credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S) – Definizione agevolata dei debiti tributari per contribuenti in difficoltà economica – L. 30/12/2018, n. 145 – D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

 

Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP

Imprese in contabilità semplificata. I chiarimenti per il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 13 aprile 2017: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP – Articolo 1, commi da 17 a 23, della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 18, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Novità fiscali 2016 – Legge di stabilità 2016

I chiarimenti sulle novità fiscali della Legge di stabilità 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 18 maggio 2016: «LEGGE DI STABILITÀ 2016 – L. 28/12/2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) – Primi chiarimenti»

 

Modifiche alla disciplina dell’IRAP – Legge di Stabilità 2015

Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP e credito d’imposta per contribuenti senza dipendenti: le risposte ai quesiti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 9 giugno 2015: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione del valore della produzione netta – Modifiche alla disciplina ad opera dell’unico articolo 1 della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP (Commi 20, 24 e 25) – Credito d’imposta per contribuenti IRAP senza lavoratori dipendenti (Comma 21) – Aliquote IRAP (Commi 22 e 23) – Risposte ai quesiti su deduzioni per le public utilities, per il personale somministrato o con contratto a termine, credito d’imposta per chi non ha dipendenti e rilevanza delle quote di Tfr maturate nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente – Art. 11, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Perdite e svalutazioni su crediti. La nuova disciplina ai fini IRES e IRAP introdotta dall’articolo 1, commi 158 -161, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e ulteriori chiarimenti sulla deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo

Perdite e svalutazioni dei crediti: i chiarimenti delle Entrate sulla nuova disciplina per banche, altri enti finanziari, e imprese di assicurazione e ulteriori chiarimenti sulle modalità operative a regime per la deducibilità delle perdite sui crediti di modesta entità

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 4 giugno 2014: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Settore bancario, finanziario ed assicurativo – Rettifiche di valore – Perdite e svalutazioni dei crediti – Modifiche alla disciplina – Decorrenza e disciplina transitoria – Art. 1, commi da 158 a 161, della 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) – Perdite su crediti di modesto importo – Soggetti che operano svalutazioni per masse – Ulteriori chiarimenti – Modalità di operatività a regime della deducibilità delle perdite sui crediti di modesta entità – Art. 33, comma 5, del DL 22/06/2012, n. 83, conv., con mod., dalla L 07/08/2012, n. 134 – Artt. 101, comma 5 e 106 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Deducibilità analitica dalle imposte sui redditi dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle spese per il personale dipendente

Deduzione ai fini Irpef e Ires dell’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni: determinazione in Unico 2013 e modalità di rimborso delle imposte per i periodi di imposta precedenti al 2012

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 3 aprile 2013: «IMPOSTE SUI REDDITI – Oneri fiscali – Irap determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni – Deduzione dall’IRPEF/IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato – Rimborso delle maggiori imposte sui redditi (IRPEF e IRES) versate per effetto della mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato – Modalità – Art. 2, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2012 – Art. 99, del DPR 22/12/1986, n. 917»

 

Determinazione della base imponibile IRAP – Ulteriori chiarimenti

Determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali: possibile la deduzione dell’accantonamento per il ripristino dei beni di azienda condotta in affitto e doppia penalizzazione per la capitalizzazione degli oneri finanziari e delle spese per il personale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 20 giugno 2012: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile IRAP – Determinazione del valore della produzione per le società di capitali – Determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS adopter) – Ulteriori chiarimenti – Art. 1, commi 50 e 51, della L 24/12/2007, n. 244 – Artt. 5 e 11 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

IRAP – Autonoma organizzazione – Tassazione dei professionisti e dell’attività ausiliarie del commercio

Autonoma organizzazione. Ulteriori istruzioni operative per la gestione del contenzioso pendente

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 28 maggio 2010: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Agenti di commercio – Promotori finanziari – Agenti di assicurazione – Mediatori – Presupposto dell’imposta – Condizioni per l’assoggettamento – Tassazione dei lavoratori autonomi (medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N.) – Condizioni per l’assoggettamento – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività potenziandone le possibilità – Elementi che individuano l’autonoma organizzazione – Utilizzazione di beni e servizi di terzi – Compilazione del quadro IQ e omissione parziale o totale del versamento della relativa imposta – Applicazione della procedura ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 – Dichiarazione IRAP – Natura – Dichiarazione di scienza e non un atto negoziale – Conseguenze – Emenda da parte del contribuente in sede di opposizione alla cartella – Ammissibilità – Fondamento – Termine»

 

Modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP – Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) – Risposte a quesiti

I nuovi criteri di determinazione del valore della produzione ai fini IRAP per le società di capitali, imprese assicurative, istituti di credito ed enti finanziari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 26 maggio 2009: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP – Determinazione del valore della produzione per le società di capitali, imprese assicurative, istituti di credito ed enti finanziari – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi 50 e 51, della L 24/12/2007, n. 244»

 

IRAP – Determinazione della base imponibile delle snc, sas e imprese individuali

Società di persone e imprenditori individuali: le nuove modalità di determinazione della base imponibile IRAP

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 28 ottobre 2008: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Società di persone e gli imprenditori individuali – Determinazione del valore della produzione netta – Nuove modalità di determinazione della base imponibile – Art. 5-bis, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi 50, lett. b) e 51, della L 24/12/2007, n. 244» (Le nuove modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive per le società personali e gli imprenditori individuali – Articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)»

 

Deduzioni dalla base imponibile IRAP – Riduzione del cuneo fiscale

Riduzione del cuneo fiscale: le modalità di utilizzo delle nuove deduzioni IRAP anche ai fini del ricalcolo dell’acconto IRAP di novembre con il metodo storico

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61 E del 19 novembre 2007: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Art. 11, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Agevolazioni fiscali – Deduzione dalla base imponibile per l’incremento della base occupazionale – Introdotta dai commi 347 e 348 dell’art. 1 della L 30/12/2004, n. 311 e modificata dall’art. 11-ter, del DL 14/03/2005, n. 35, conv., con mod., dalla L 14/05/2005, n. 80 – Nuove deduzione volta a ridurre la base imponibile in presenza di personale dipendente impiegato a tempo indeterminato – Introdotta dal comma 266 dell’art. 1 della L 27/12/2006, n. 296 e modificata dall’art. 15-bis, DL 02/07/2007, n. 81, conv., con mod., dalla L 03/08/2007, n. 127»

 

Modifiche all’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997- Deduzione per l’incremento occupazionale

La nuova deduzione IRAP per l’incremento occupazionale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 13 febbraio 2006: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Art. 11, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Agevolazioni fiscali – Deduzione dalla base imponibile per l’incremento della base occupazionale – Introdotta dai commi 347 e 348 dell’art. 1 della L 30/12/2004, n. 311 e modificata dall’art. 11-ter, del DL 14/03/2005, n. 35, conv., con mod., dalla L 14/05/2005, n. 80»

 

Modifiche alla disciplina dell’IRAP

IRAP: i chiarimenti sulle ultime modifiche alla disciplina

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 5 aprile 2005: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 5, della L 27/12/2002, n. 289 – Art. 3, comma 1, del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326 – Art. 1, commi 347 e 348, della L 30/12/2004, n. 311 – Modifiche alla disciplina»

 

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n.506 – Modifiche dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Correttivo alla disciplina IRAP: i punti salienti delle istruzioni delle Finanze
di Antonio Iorio e Alberto Santi

Correttivo alla disciplina IRAP: i chiarimenti sulle modifiche alla disciplina apportate dal D.Lgs. 506/99

Circolare del Ministero delle Finanze n. 148 E del 26 luglio 2000: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – D.Lgs. 23/12/1999, n. 506 – Modifiche alla disciplina»

 

Modifiche normative e ulteriori chiarimenti applicativi concernenti la disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive

Gli ultimi chiarimenti per l’applicazione dell’IRAP

Circolare del Ministero delle Finanze n. 263 E del 12 novembre 1998: «IRAP – Versamento dell’acconto – Modifiche normative e ulteriori chiarimenti applicativi concernenti la disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, come modificato dal D.Lgs. 10/04/1998, n. 137»

 

Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive

IRAP: le istruzioni per la prima applicazione dell’imposta

Circolare del Ministero delle Finanze n. 141 E del 4 giugno 1998: «IRAP – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, recante «Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», come modificato dal decreto legislativo 10/04/1998, n. 137»

Vedi anche il documento interpretativo del principio contabile n. 12, concernente “Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese industriali, mercantili e di servizi” approvato dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili

Il principio contabile doc. n. 12 ed il doc. interpretativo I1 sono stati pubblicati in “Finanza & Fisco “Suppl. al n. 15/98).

Per il testo del principio contabile OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio” emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017, il 4 maggio 2022 e il 9 giugno 2022, vedi pagina del sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità (Oic): https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-12-Composizione-e-schemi-del-bilancio1.pdf

Per il testo del Documento interpretativo 1 del Principio contabile 12 – Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi aggiornato al 13 luglio 2005, vedi pagina del sito Fondazione Organismo Italiano Contabilità (Oic): https://www.fondazioneoic.eu/?p=818

 

Risoluzioni

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP – Deduzione costo del personale dipendente a tempo indeterminato

Semplificazione della deduzione dal valore della produzione dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. La risoluzione che modifica le istruzioni IRAP 2022

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 15 luglio 2022: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Base imponibile dell’IRAP – Razionalizzazione del quadro delle norme che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro – Semplificazione delle modalità di deduzione dal valore della produzione, ai fini dell’IRAP, dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato – Modifica delle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022 – Deroga – Per il primo anno (p.i. 2021) è possibile effettuare la compilazione secondo le regole indicate nelle istruzioni già pubblicate – Ragioni – Le novelle non modificano il quantum complessivo delle deduzioni – Art. 11, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 10, del D.L. 21/06/2022, n. 73 in corso di conversione in legge»

 

Adempimenti dichiarativi delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare (cd. a cavallo)

Obblighi dichiarativi delle società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare: il risultato dell’esercizio viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92 E del 20 settembre 2011: «DICHIARAZIONI FISCALI – SOCIETÀ – Di persone – Redditi prodotti in forma associata – Periodo di imposta – Determinazione del reddito d’impresa – UNICO SP – Obblighi dichiarativi ai fini IRPEF, IRAP e IVA – Adempimenti dichiarativi degli imprenditori individuali e delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare (cd. a cavallo) – Imputazione in capo ai soci dei redditi di partecipazione – Nei periodi di imposta dei partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili – Art. 5, 7, 56 e 83 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 2, del DPR 22/07/1998, n. 322»

 

Quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole

IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo: le risposte ai quesiti sull’esenzione e restanti obblighi dichiarativi

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 18 luglio 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Soggetti passivi – Esenzioni in agricoltura e pesca – Riposte ai quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole – Art. 1, comma 70, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Ambito applicazione dell’istituto dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge n. 212 del 2000

L’interpello non può essere utilizzato per dimostrare la sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione ai fini Irap

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82 E del 28 settembre 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Attività di medico in regime di convenzione. – Verifica della sussistenza di un’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP nell’ambito dell’istituto dell’interpello»

Nella risoluzione n. 82/2016 chiarito che per la verifica della sussistenza di un’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP, non può ritenersi idonea la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello, essendo, invece, necessario appurare le concrete modalità di esercizio dell’attività svolta attraverso un esame fattuale, non esperibile nell’ambito dell’istituto dell’interpello.

 

Adempimenti dichiarativi delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare (cd. a cavallo)

Obblighi dichiarativi delle società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare: il risultato dell’esercizio viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92 E del 20 settembre 2011: «DICHIARAZIONI FISCALI – SOCIETÀ – Di persone – Redditi prodotti in forma associata – Periodo di imposta – Determinazione del reddito d’impresa – UNICO SP – Obblighi dichiarativi ai fini IRPEF, IRAP e IVA – Adempimenti dichiarativi degli imprenditori individuali e delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare (cd. a cavallo) – Imputazione in capo ai soci dei redditi di partecipazione – Nei periodi di imposta dei partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili – Art. 5, 7, 56 e 83 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 2, del DPR 22/07/1998, n. 322»

 

Risposte alle istanze di interpello

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 73 del 21 marzo 2024

Errori contabili – correzione – OIC adopter – rilevanza fiscale – derivazione art. 83 del Tuir – Componente negativo – Limiti alla deducibilità – IRES – Rilevanza ai fini IRAP – Effetti ai fini ACE

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 36 dell’8 febbraio 2024

Imputazione temporale delle somme incassate a seguito del recesso anticipato da un Commodity Swap, contabilizzato in conformità all’OIC 32, nell’ambito di una “operazione programmata altamente probabile”. Derivati di copertura CFH – Articolo 112, commi 5 e 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Art. 7 del D.M. 8 giugno 2011 – Art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 27 del 31 gennaio 2024

IRAP – Concordato preventivo – Marchio – Cessione – Plusvalenza -Rilevanza.

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 29 gennaio 2024

Piani di stock optionFirst time adoption dei principi contabili internazionali – Rilevanza ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP).

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n.  487 del 29 dicembre 2023

Competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo – Rilevanza ai fini IRAP – Fattispecie

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 368 del 4 luglio 2023

Scissione parziale – Ripartizione credito IRAP – Art. 173, comma 4, del TUIR.

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 338 del 5 giugno 2023

IRAP – Base imponibile – associazioni professionali – Incarichi di sindaco e amministratore svolti dagli associati – Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articoli 2 e 3

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 318 dell’8 maggio 2023

Finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi significativamente diversi da quelli di mercato – Effetti sull’IRAP e per le holding di partecipazione non finanziaria in conseguenza della contabilizzazione con il criterio del costo ammortizzato delle operazioni di finanziamento – Articolo 5, comma 4–bis, del decreto Ministeriale dell’8 giugno 2011

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 301 del 21 aprile 2023

Servizi sostitutivi di mensa aziendale – Trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP – Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 430 del 2022 – Ulteriori chiarimenti

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 242 del 6 marzo 2023

Stabile organizzazione – Corretta individuazione dell’attività svolta in Italia, servizi di investimento, ente creditizio – Iscrizione all’albo tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUB – Disciplina fiscale ai fini IRES e IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 264 del 21 marzo 2023

Imputazione temporale ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed IRAP della sopravvenienza attiva derivante da una sentenza – Assoggettamento ad imposizione nell’esercizio di rilevazione contabile

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 242 del 6 marzo 2023

Stabile organizzazione – Corretta individuazione dell’attività svolta in Italia, servizi di investimento, ente creditizio – Iscrizione all’albo tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUB – Disciplina fiscale ai fini IRES e IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 104 del 19 gennaio 2023

Soggetto Ias Adopter – Sopravvenienze attive da ristrutturazione del debito – Trattamento IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 46 del 17 gennaio 2023

Art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 – Determinazione della base imponibile IRAP – Finanziamenti a tasso zero

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 43 del 17 gennaio 2023

Riorganizzazione gruppo di imprese di assicurazione, operazioni di recesso e di conferimento con trasferimento di lavoratori dipendenti – Disciplina IRES ed IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 412 del 4 agosto 2022

Contributi a carico del lavoratore in assenza di rivalsa eccedenti il massimale ai sensi dell’art. 2 c. 18 L. 335/1995, oggetto di recupero a mezzo diffide notificate dall’INPS per annualità precedenti. Deducibilità dal reddito imponibile IRES e dal valore produzione netta imponibile IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 395 del 29 luglio 2022

Analisi antiabuso, ai fini IRES e IRAP, di un’operazione di acquisizione di partecipazioni infra-gruppo con indebitamento infra-gruppo. Deducibilità degli interessi passivi derivanti dal finanziamento contratto

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 249 del 10 maggio 2022

Strumenti finanziari derivati (OIC 32) – Trattamento IRAP dei profitti e delle perdite da valutazione e realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine “physically-settled” rientranti nel portafoglio di trading – Articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 139 del 21 marzo 2022

Trattamento fiscale ai fini IRES e IRAP di un provento ricevuto a titolo di provvista di pagamento

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 138 del 21 marzo 2022

Interpello ordinario – Concordato preventivo in continuità aziendale – Patrimonio destinato – Vincolo destinazione – Imposizione – Soggettività passiva IRES/IRAP – IAS/IFRS – Stabili organizzazioni all’esterno in branch exemption – Differenze su cambi – Attività “separata” ai fini IVA

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 132 del 21 marzo 2022

Trattamento fiscale ai fini IRES e IRAP di un importo ricevuto ed erogato a titolo di indennizzo e provvista di pagamento

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 116 del 15 marzo 2022

Strumenti finanziari derivati – Trattamento ai fini IRES ed IRAP di opzioni put e call non di copertura – articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR; articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 110 del 14 marzo 2022

Rettifica del prezzo di acquisto di una partecipazione – Trattamento fiscale ai fini dell’IRES e dell’IRAP – Articolo 83, comma 1, e articolo 88, comma 3, del TUIR e articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 882 del 30 dicembre 2021

Costo relativo alla chiusura anticipata di un punto vendita di una società estera controllata – Inerenza – IRES e IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 716 del 15 ottobre 2021

Rinuncia a crediti relativi a canoni scaduti per contratto di affitto d’azienda, maturata nel contesto delle restrizioni anti-Covid-19 – Qualificazione come “diminuzione di ricavi” ai fini IRES e IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 543 del 11 agosto 2021

Articolo 24 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Acconto IRAP 2020

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 538 del 6 agosto 2021

Corretto trattamento fiscale applicabile ai fini IRES ed IRAP alle componenti patrimoniali ed economiche emerse in sede di acquisto di alcuni rami d’azienda realizzato da un soggetto IAS adopter

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 425 del 22 giugno 2021

Società neocostituita con esercizio sociale “a cavallo” – Esenzione dai versamenti IRAP ex articolo 24 del D.L. n. 34 del 2020

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 132 del 2 marzo 2021

Legge n. 130 del 1999 – Società di cartolarizzazione dei proventi da gestione immobiliare – IVA – IRES –IRAP – Imposte ipotecaria e catastale

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 634 del 31 dicembre 2020

Rilevanza ai fini IRAP della riclassificazione degli strumenti finanziari prevista dall’IFRS 9 – Articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 622 del 24 dicembre 2020

Trasformazione regressiva – Versamenti IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 504 del 28 ottobre 2020

Amministrazioni dello Stato – Obbligo di presentazione del modello 770 e IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 60 del 19 febbraio 2020

Articolo 5 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Rilevanza IRAP svalutazione compendio immobiliare

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 331 del 7 agosto 2019

Cessione di beni oggetto di truffa –Rettifiche IVA – Trattamento IRES e IRAP dei relativi componenti negativi

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 188 del 12 giugno 2019

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3, terzo comma, ultimo periodo – Trattamento, ai fini Iva, IRES e IRAP del ribaltamento ai consociati dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti da un Consorzio per l’esecuzione di Lavori e Servizi – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 56 del 15 febbraio 2019

Trattamento fiscale ai fini Ires, IRAP, imposte di registro e ipo-catastali delle società costituite ai sensi dell’articolo7.1, comma 4, Legge 30 aprile 1999, n. 130

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 53 del 13 febbraio 2019

Interpello antiabuso (IRES e IRAP) – Scissione parziale proporzionale di due società a favore di beneficiaria neocostituita con assegnazione di partecipazioni – Interpello ordinario – Presupposti per la continuazione del consolidato facente capo ad una delle società scisse

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 39 del 12 febbraio 2019

Credito d’imposta IRAP per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività agricola ed attività di agriturismo e che si avvalgono di lavoratori dipendenti – art. 1, comma 21 legge 23 dicembre 2014, n. 190

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 151 del 28 dicembre 2018

IRAP – Trattamento fiscale dei compensi erogati al personale in comando

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 106 del 13 dicembre 2018

Definizione di intermediari finanziari ai fini IRES e IRAP e dell’aliquota addizionale di cui all’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 23 del 4 ottobre 2018

IRAP – Attività di sgombero neve connesse all’agricoltura ed attività di agriturismo. Presupposto d’imposta, ex art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; deduzione ex art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 17 del 28 settembre 2018

IRAP Enti pubblici – Articolo 3, comma 1, lettera e-bis), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 28 settembre 2018

Regime fiscale (IRES, IRAP ed IVA) relativo alla offerta di token digitali