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Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 20 alla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».

Nota –  Pubblicata nel supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017, la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del 2017.

Link al disegno di legge presentato il 24 aprile 2017 A.C. 4444

Di seguito le principali disposizioni fiscali:

Articolo 1 (Split Payment)

Estensione dello Split Payment:

  • ai soggetti esclusi e rientranti nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale;
  • alle società quotate secondo l’indice FTSE MIB;
  • agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo.

In estrema sintesi, l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, e società controllate dalla Pubblica amministrazione locale, nonché tutte le società appartenenti a gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato, per i quali la controllante sia soggetta al controllo della Pubblica amministrazione locale, diretto o indiretto, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Articolo 2 – Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

Allineato il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute, nell’ambito di un unico periodo di imposta.

Articolo 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)

La novella introduce:

  • l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA, IRES, IRAP e IRPEF se il credito che da essa emerge è compreso nella classe 5.000 -15.000;
  • l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per le compensazioni di crediti IVA inferiori a 5.000 euro;
  • l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per le compensazioni IRES, IRAP e crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, effettuate dalle partite IVA.

In sostanza, vengono introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, riducono l’importo del credito utilizzato in compensazione oltre il quale è necessaria l’apposizione del visto di conformità, ovvero della sottoscrizione alternativa, da 15.000 euro a 5.000 euro, in modo da agevolare l’effettuazione dei controlli avvalendosi dell’attività svolta dai soggetti abilitati all’apposizione dello stesso. Il comma 3 della disposizione elimina la soglia al di sopra della quale sussiste l’obbligo di utilizzare, per le operazioni di compensazione i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Articolo 4 – Regime fiscale delle locazioni brevi

L’ articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, stabilisce l’introduzione di una ritenuta del 21 per cento, operata come cedolare secca, sui canoni di locazioni brevi di immobili residenziali. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, o di arte e professione, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La ritenuta viene operata dai soggetti che esercitano la suddetta attività di intermediazione immobiliare

Articolo 7 – Rideterminazione della base Ace

L’ articolo 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con riferimentoalla base l’ACE prevede per tutti i contribuenti un periodo mobile di cinque anni come riferimento per la determinazione della variazione di patrimonio netto ai fini del calcolo del rendimento ACE

Articolo 10 – Reclamo e mediazione

L’articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede dell’innalzamento a 50.000 euro della soglia per l’assoggettamento degli atti impositivi al procedimento di mediazione di cui al 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 11 (Definizione agevolata delle controversie tributarie)

L’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introduce una “innovativa” definizione delle liti pendenti che di fatto interessa l’eventuale quota dell’importo in contestazione non affidata all’agente della riscossione in applicazione delle disposizioni sulla riscossione. Questa circostanza riduce le liti interessate per lo più a quelle riguardanti gli avvisi di accertamento. La richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La norma prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in tre rate trimestrali, di cui due da corrispondere nel 2017 e una nel 2018.

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (Testo previgente alla conversione)

Link al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)