• Mer. Ago 26th, 2026

Tutto pronto per la fruizione dello sgravio contributivo parziale per le assunzioni effettuate nel corso del 2016 con contratti a tempo indeterminato

image_pdfimage_print

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 178 – 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 40 per cento dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016. Detta riduzione, che si applica con condizioni differenziate per i datori di lavoro del settore agricolo, opera per un periodo di due anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Al fine di fornire le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, l’Inps con circolare n. 57 del 29 marzo 2016, detta le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo.

Nel documento, l’ente previdenziale ricorda che la riduzione, introdotta dalla legge di stabilità 2016 per promuovere forme di occupazione stabile, riguarda le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prevede, per due anni dalla data di assunzione, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 40 per cento del loro ammontare, entro un massimo di euro 3.250 su base annua.

L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico e con condizioni differenziate per le aziende agricole, e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato.

La circolare regola le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e detta le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva.

In particolare il documento detta le modalità con cui le aziende UniEmens e i datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche che hanno, nei primi tre mesi dell’anno, già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo possono recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di aprile e maggio 2016.

Al fine di semplificare le attività di competenza delle aziende, il codice di autorizzazione per la fruizione del beneficio è il medesimo utilizzato nel 2015 per l’esonero contributivo integrale introdotto dalla legge di stabilità 2015: 6Y (aziende UniEmens e datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche). Le autorizzazioni per l’assunzione agevolata dei lavoratori del settore agricolo, per le quali è previsto un tetto annuo di spesa, sono effettuate tramite le procedure telematiche predisposte dall’Istituto; l’Inps fornirà all’azienda l’esito dell’autorizzazione entro tre giorni dall’invio della relativa richiesta.

Condividi