Con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, il Dipartimento delle finanze precisa che gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle loro entrate sono legittimati, a norma dell’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo – che racchiudono in sé l’atto di accertamento e quello esecutivo – anche durante il periodo di sospensione, previsto dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020, dal momento che quest’ultimo riguarda esclusivamente la fase esecutiva.
Nel documento interpretativo evidenziato che “la novità più rilevante della riforma della riscossione, contenuta nella legge di bilancio 2020, è costituita dall’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell’accertamento esecutivo, già previsto dal 2011 per gran parte dei tributi erariali, anche per gli atti degli enti locali. L’avviso di accertamento è suscettibile di acquisire natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (per i tributi), ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto per il recupero delle entrate patrimoniali. Ciò vuol dire che non occorre più la preventiva notifica della cartella di pagamento (se la riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall’ente o da società private concessionarie).
Pertanto, spiega il Dipartimento delle finanze, “nell’ambito dell’applicazione del richiamato art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 tale atto possa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 12, del D.Lgs. n. 159 del 2015. Al contempo, per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti”.
Di conseguenza, “gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446 del 1997, sono legittimati, a norma dell’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020”.
Link al testo della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 6 del 15 giugno 2020, con oggetto: TRIBUTI LOCALI – Accertamento e riscossione – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori – Ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché accertamenti esecutivi ex art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Artt. 67 e 68 del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27