• 19/03/2024 9:30

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto riguardante l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore.

Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.

In particolare, le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente del Terzo settore.

La secondarietà ricorre in una delle seguenti ipotesi:

i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

L’ente del Terzo settore può scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa.