Aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate al Superbonus al 110% al fine di tener conto delle modifiche e proroghe introdotte dalla legge di bilancio 2021. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal D.L. “Rilancio” di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.
Si ricorda che la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» in “Finanza & Fisco” n. 39-40/2020, pag. 2481) ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023) e introdotto altre rilevanti modiche alla disciplina che regola l’agevolazione.
In particolare, le disposizioni di cui ai commi da 66 a 75, della citata legge di bilancio 2021 modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd. Superbonus) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici. Il comma 66 introduce tra l’altro, la proroga dell’applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022). Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023). La norma stabilisce, altresì, che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni. Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Il comma 67 proroga l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali al 2022.
Link alla Guida al Superbonus del 110% – Aggiornamento febbraio 2021