• 18/04/2024 4:22

L’OIC pubblica in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”.

Il documento analizza, sotto il profilo tecnico contabile, le disposizioni dei commi 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – inseriti dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del predetto decreto legge –, che come è noto, introducono una facoltà di deroga al disposto dell’articolo 2426, primo comma, n. 2 del codice civile riguardante l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.

Il documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica, altresì, alle società tenute a redige il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e l’ambito di applicazione della norma è relativo all’ammortamento dei beni materiali e immateriali risultanti nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020 ossia il 15 agosto 2020.

Nella bozza di comunicazione, consultabile nel sito web della Fondazione Oic, fornite le indicazioni sotto il profilo tecnico contabile e rappresentati esempi illustrativi (nella parte non integrante la comunicazione) sviluppati prendendo a riferimento: le ragioni che inducono ad avvalersi della deroga; la sospensione degli ammortamenti in caso di aggiornamento della vita utile; la sospensione degli ammortamenti in caso di impossibilità di aggiornamento della vita utile; la sospensione degli ammortamenti per acquisti effettuati nell’esercizio.

Link alla bozza del documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”

Link sito Oic:

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Bozza-per-la-consultazione-Documento-Interpretativo-9-Sospensione-ammortamenti.pdf

 

Si ricorda che l’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. con mod., dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis dell’articolo consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 104, di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Tale opzione può essere esercitata anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, ai sensi del quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento non effettuata dovrà essere imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno. In relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, il comma 7-bis prevede che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l’ammortamento delle immobilizzazioni possa essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (comma 7-ter). In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Il comma 7-quater prevede che la nota integrativa dia conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Il comma 7-quinquies chiarisce che per i soggetti che sia avvalgono della facoltà prevista al comma 7-bis, la deduzione della quota equivalente all’ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del D.P.R n. 917 del 1986, a prescindere dall’imputazione al conto economico. La deduzione è altresì ammessa ai fini dell’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Per un ulteriore approfondimento vedi:

Ammortamenti nel bilancio al 31.12.2020: la facoltà di sospensione prevista dal decreto-legge “Agosto” – di Marco Orlandi